Ordinanza n. 4280/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto n. 4 di una gara per la fornitura triennale di sostituti dermici, ma aveva omesso la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza con cui era stato accolto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto n. 4 alla controinteressata. L'istanza riguardava esclusivamente l'omessa pronuncia sulla richiesta, formulata dal difensore, di distrazione delle spese di lite in suo favore, quale difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza aveva condannato l'amministrazione alla rifusione degli onorari, liquidati in complessivi € 2.500,00 oltre accessori, senza tuttavia disporre la distrazione diretta della somma.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo effettivamente sussistente l'omissione nella sentenza e applicabile il procedimento di correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 86 c.p.a. Il Collegio ha condiviso l'indirizzo secondo cui l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta non costituisce una domanda autonoma, ma mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. La sentenza è stata quindi corretta aggiungendo nel dispositivo, dopo la liquidazione delle spese, l'espressione: “da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario”. Sono state ordinate le annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Visto l’art. 86 cod. proc. amm.;
Il procedimento di correzione è utilizzabile per emendare l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario; la segreteria deve effettuare le relative annotazioni ai sensi del comma 3.
art. 121 c.p.a.
per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamato nella sentenza oggetto di correzione con riferimento alla domanda principale, ma non applicato né esaminato nell'ordinanza di correzione.
art. 122 c.p.a.
per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamato nella sentenza oggetto di correzione con riferimento alla domanda principale, ma non applicato né esaminato nell'ordinanza di correzione.
art. 287 c.p.c.
il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso dal TAR, costituisce il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, in luogo degli ordinari mezzi di impugnazione.
art. 288 c.p.c.
il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
Richiamato quale disciplina del procedimento di correzione dell'errore materiale applicabile alla mancata distrazione delle spese.
art. 93, comma 2, c.p.c.
garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo
Il richiamo conferma la funzione della distrazione delle spese e la necessità di assicurare al difensore il titolo esecutivo relativo al proprio credito professionale.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di una pronuncia amministrativa, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituisce un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 86 c.p.a., anziché attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario non costituisce una domanda autonoma rispetto a quella relativa alla condanna alle spese; per questo, la sua omissione può essere corretta con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Il procedimento di correzione dell'omessa distrazione delle spese tutela l'esigenza del difensore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per onorari e spese e realizza il principio di ragionevole durata del processo.
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