Sentenza n. 740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 10086 del 20 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo a fondo perduto previsto per il settore della birra artigianale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva chiesto il contributo previsto dall’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021, ma l’Amministrazione aveva respinto la domanda perché non risultava censita tra le imprese che avevano presentato la dichiarazione riepilogativa prevista dall’art. 8, comma 2, del d.m. 4 giugno 2019 e operava al di fuori del regime di aliquota agevolata previsto da tale decreto. Il TAR aveva ritenuto che la dichiarazione riepilogativa costituisse il necessario presupposto per accedere al beneficio, limitandolo quindi ai microbirrifici e agli esercenti la piccola birreria nazionale, con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. In appello, l’impresa ha dedotto che la dichiarazione era richiesta esclusivamente ai fini fiscali per fruire dell’aliquota ridotta di accisa; che il contributo era invece destinato, secondo il testo e la rubrica dell’art. 68-quater, all’intero settore della birra artigianale; che tutti i birrifici, inclusi quelli artigianali, erano tenuti alla tenuta dei registri della birra condizionata o di magazzino, idonei a documentare la produzione; e che l’interpretazione restrittiva avrebbe determinato disparità di trattamento e irragionevolezza, anche in relazione all’art. 41 Cost.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, disponendone l’estromissione, poiché nessun atto dell’Agenzia era oggetto di contestazione. Nel merito ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. L’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021 individua come destinatari i birrifici qualificabili come birrifici artigianali ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962, senza limitare il beneficio ai soli microbirrifici o agli esercenti la piccola birreria nazionale. La dichiarazione riepilogativa prevista dall’art. 8, comma 2, del d.m. 4 giugno 2019 non è il presupposto soggettivo del contributo, ma costituisce un riferimento per la quantificazione del quantitativo di birra preso in carico. Per i produttori non tenuti a tale dichiarazione, il quantitativo può essere determinato sulla base del registro della birra condizionata o del registro annuale di magazzino, obbligatori anche per i produttori di birra artigianale. La dichiarazione ministeriale è infatti funzionale alla fruizione dell’aliquota ridotta di accisa, beneficio escluso per produzioni superiori a 10.000 ettolitri, e non può trasformarsi in una condizione per accedere al distinto contributo emergenziale. Il Collegio ha quindi annullato il diniego e accolto il ricorso di primo grado. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 68-quater d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354
La disposizione destina il contributo all’intero settore della birra artigianale e non soltanto ai microbirrifici o agli esercenti la piccola birreria nazionale.
art. 2, comma 4-bis, l. n. 1354/1962
si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione
La qualificazione come birrificio artigianale, con produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri per il piccolo birrificio indipendente, costituisce il presupposto soggettivo del contributo.
art. 8, comma 2, d.m. 4 giugno 2019
La dichiarazione riepilogativa è prevista ai fini fiscali per l’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa e non costituisce il presupposto necessario per il contributo previsto dall’art. 68-quater del d.l. n. 73 del 2021.
art. 7 d.m. n. 153/2001
Il registro della birra condizionata e gli altri registri di carico e scarico devono essere tenuti dai depositari autorizzati esercenti impianti di fabbricazione soggetti ad accisa; le relative risultanze possono consentire la determinazione del quantitativo rilevante per il contributo.
art. 41 Cost.
La disposizione è stata invocata dall’appellante in relazione alla dedotta alterazione della concorrenza, ma la decisione accoglie l’appello sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica della disciplina del contributo.
Massime di principio
- Quando una norma attributiva di un contributo individua come destinatari tutti gli operatori appartenenti a un determinato settore, un adempimento previsto da una distinta disciplina fiscale non può essere interpretato come requisito soggettivo limitativo del beneficio, salvo che tale limitazione risulti espressamente dalla legge attributiva.
- Il richiamo, nella disciplina di un contributo, a una dichiarazione o a un registro può assolvere a una funzione meramente probatoria o di quantificazione dell’importo spettante, senza costituire necessariamente il presupposto per l’accesso al beneficio.
- Un requisito previsto per fruire di un’aliquota fiscale agevolata non può essere automaticamente trasposto quale condizione per accedere a un distinto contributo pubblico, se la legge che istituisce quest’ultimo individua i destinatari mediante criteri diversi e più ampi.
- Nell’interpretazione di una misura di sostegno settoriale, la rubrica della disposizione, il suo tenore letterale e la finalità sistematica concorrono a individuare la platea dei beneficiari; l’Amministrazione non può restringerla ai soli operatori assoggettati a uno specifico adempimento fiscale non previsto come requisito dalla legge.
- Quando la legge utilizza registri o documenti diversi per determinare il quantitativo rilevante ai fini del contributo, il criterio documentale deve essere applicato in modo coerente con gli obblighi gravanti sulle diverse categorie di beneficiari, senza escludere gli operatori che non sono tenuti a uno degli adempimenti richiamati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →