Cassazione Penale, Sentenza n. 39733/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) presunta contraddizione e vizio di motivazione in ordine al coefficiente soggettivo (in primo grado ritenuto dolo, la Corte d'appello avrebbe parlato di profili di colpa) e mancata riduzione della pena per la qualificazione colposa; 2) censura circa l'attribuzione a Scaglia della responsabilità della tenuta delle scritture per entrambe le società fallite (Casa & Case Immobiliare Due S.r.l. e Fullgestim Real Estate S.r.l.), sostenendo che fosse solo amministratore formale e che la gestione fosse affidata a Longoni e Franchetto; 3) travisamento delle dichiarazioni rese al curatore della Casa & Case e illegittima estensione delle stesse anche alla Fullgestim, con critica della motivazione della Corte d'appello sulla 'traslazione' probatoria tra le società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto non ammissibili alcune doglianze che si traducevano in contestazioni di merito sulla valutazione delle prove nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e ha valutato le restanti doglianze congiuntamente. Sul merito, la Corte ha confermato che Scaglia, quale amministratore di diritto, svolgeva effettive funzioni gestionali e aveva consapevolezza dell'omessa tenuta delle scritture contabili per ragioni economiche (mancato pagamento dei commercialisti). Ha precisato che la bancarotta documentale semplice può essere integrata tanto dal dolo quanto dalla colpa e, comunque, la motivazione di merito delinea una condotta compatibile col dolo (volontà e consapevolezza dell'omissione). Quanto al presunto travisamento delle dichiarazioni, la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e non decisiva, inoltre ha sottolineato l'esistenza di un centro di interessi unico tra le due società che giustifica l'argomentazione della Corte di appello. Infine, la richiesta implicita di riduzione di pena per riqualificazione in colpa è stata ritenuta generica e inedita. Conclusione: rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 217, comma 2
Individuazione del reato di bancarotta documentale semplice; la Corte ha ritenuto che la mancata tenuta delle scritture nel triennio sia integrativa del reato e che il titolo soggettivo possa essere dolo o colpa.
Legge fallimentare - art. 224
Norma collegata alla disciplina delle responsabilità fallimentari; utilizzata per inquadrare i delitti contestati a Scaglia.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti di ammissibilità del motivo di cassazione che deduca vizi di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha applicato tali limiti per valutare le doglianze del ricorrente.
Codice di procedura penale - art. 192
Richiamato nella discussione sulla impossibilità di superare i limiti di impugnazione relativi alla valutazione della prova; la Corte ha escluso che deduzioni basate su art. 192 possano eludere i limiti dell'art. 606.
Codice penale - art. 42
Richiamato nella parte che chiarisce la punibilità a titolo di colpa: la Corte ha spiegato che, nel caso della bancarotta documentale semplice, la punibilità per colpa è desumibile e non ostata dall'art. 42.
Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'onere di indicare e allegare agli atti le dichiarazioni o documenti che si assume siano stati travisati; la mancata allegazione ha reso aspecifica e non verificabile la doglianza del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione i censure sulla valutazione della prova sono fortemente limitate: bisogna inquadrare il motivo come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e indicare con precisione gli atti o le dichiarazioni che si assumono travisati, allegandoli quando previsto dall'art. 165-bis disp. att.
- Nel reato di bancarotta documentale semplice il coefficiente soggettivo può essere tanto il dolo quanto la colpa; la qualificazione operata dai giudici di merito va contrastata con argomentazione puntuale e con elementi che dimostrino l'errore logico o probatorio del giudice collegiale.
- L'amministratore 'formale' può essere ritenuto responsabile se emerge che svolgeva funzioni effettive o aveva consapevolezza dell'omissione contabile; rileva anche la concreta struttura e i rapporti tra società (es. centro di interessi comune) per estendere accertamenti e dichiarazioni da una società all'altra.
- Richieste generiche o meramente assertive (es. semplice affermazione di contraddizione tra dolo e colpa senza puntuale illustrazione degli elementi decisivi) sono destinate al rigetto; la doglianza deve dimostrare in modo specifico l'incompatibilità logico-giuridica delle motivazioni impugnate.
- Se si chiede la riduzione della pena per diversa qualificazione del coefficiente soggettivo, occorre sviluppare specificamente l'argomentazione e proporre calcoli e riferimenti normativi chiari: cenni generici non sono ammissibili.
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