Sentenza n. 2368/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo non necessario procedere all'esame della legittimità del diniego impugnato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell'andamento complessivo della vicenda. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.
Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Catania, notificato il 24 aprile 2024, con cui era stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio cautelare, l'istanza di sospensione era stata respinta con ordinanza del 12 luglio 2024. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione della controversia, riferendo di avere ottenuto un permesso di soggiorno per assistenza minori ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998, e ha chiesto la definizione del giudizio per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base del permesso di soggiorno per assistenza minori ottenuto dal ricorrente durante il giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente, ricorrendone i presupposti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
Massime di principio
- La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, ritualmente manifestata dalla parte ricorrente, comporta l'estinzione del processo quando il giudice ne accerti i presupposti.
- L'ottenimento, durante il giudizio, di un diverso titolo di soggiorno può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul diniego del precedente titolo; se il ricorrente rinuncia alla prosecuzione, il giudizio viene definito per estinzione senza esame del merito dell'atto impugnato.
- In presenza di particolari esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.
Come è indicizzato
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