Cassazione Penale, Sentenza n. 9326/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale della Libertà di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 14/03/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania. Il decreto GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto (beni mobili e immobili per complessivi euro 120.465,11) nel procedimento per reati fiscali e falsità (tra gli altri artt. 110, 81 cpv., 483 c.p., in relazione a art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 10-quater d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) nullità/violazione per mancanza di motivazione sul periculum in mora (art. 321, comma 2 c.p.p. e art. 125, comma 3 c.p.p.); 2) omessa motivazione sul fumus commissi delicti; 3) insussistenza dei presupposti per il sequestro del profitto in forma equivalente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per la parte decisiva: ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Applicando il principio delle Sezioni Unite (Ellade) ha stabilito che anche il sequestro preventivo finalizzato a confisca obbligatoria richiede una motivazione specifica circa il periculum in mora (ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo). Il GIP aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine al periculum; il Tribunale del riesame non poteva sanare tale assenza motivazionale quando essa è sostanziale (assenza grafica della motivazione), perché non si tratta di mera integrazione di carenza formale. Perciò l'ordinanza impugnata del Tribunale della Libertà e il decreto di sequestro del GIP sono stati annullati senza rinvio limitatamente alla posizione del ricorrente e ordinata la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 321, comma 2 c.p.p.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato anche in rapporto al periculum in mora; il giudice deve indicare perché non sia possibile attendere la decisione definitiva prima di sottrarre i beni.
art. 125, comma 3 c.p.p.
La mancanza assoluta di motivazione comporta la nullità dell'ordinanza impugnata; rileva l'oggettiva assenza della motivazione non le ragioni che l'hanno determinata.
art. 240 c.p.
Principi sulla confisca (in particolare confisca delle cose il cui possesso costituisce reato): per questi beni la motivazione sul periculum può essere più limitata, essendo centrale l'illiceità intrinseca del bene.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
La natura obbligatoria della confisca prevista dalla normativa fiscale non esime il giudice cautelare dall'obbligo di motivare il periculum in mora del sequestro; la confisca obbligatoria riguarda la decisione definitiva, non automaticamente il sequestro preventivo.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Il potere del tribunale del riesame di integrare le carenze motivazionali è limitato: può intervenire per difetti meramente formali o grafici, ma non può supplire quando la motivazione sia totalmente assente in fatto o sia frutto di scelta errata che ha determinato l'omessa esposizione delle ragioni di pericolo.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Nel riesame il controllo si concentra sull'illiceità intrinseca del bene nei casi in cui opera il divieto di restituzione (beni oggettivamente criminosi); ma negli altri casi resta necessario esaminare la motivazione del sequestro.
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso (riferimento alla disciplina procedurale applicata alla definizione del ricorso in questione).
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria richiede sempre motivazione specifica circa il periculum in mora: il giudice deve spiegare perché sia necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della decisione definitiva.
- La natura obbligatoria della confisca (es. normativa fiscale) non vale a rendere superflua la motivazione del sequestro: la confisca obbligatoria riguarda la pronuncia definitiva, il sequestro resta atto cautelare soggetto a motivazione.
- Il tribunale del riesame può integrare carenze meramente formali della motivazione, ma non può supplire quando la motivazione sul punto essenziale (periculum) sia del tutto assente: in tal caso la nullità è obbligatoria.
- Per i beni la cui detenzione/uso costituisce in sé reato (cose oggettivamente criminose) la motivazione può limitarsi ad attestare la confiscabilità intrinseca del bene; per gli altri casi è necessaria una valutazione delle esigenze anticipatorie.
- In caso di sequestro del profitto in forma equivalente il giudice deve comunque spiegare le ragioni dell'apprensione anticipata dei beni e la sussistenza dei presupposti per la confisca per equivalente.
- Per la difesa: contestare sempre l'assenza o l'insufficienza della motivazione sul periculum e chiedere l'annullamento e la restituzione se la motivazione è mancante; per l'accusa/GIP: curare la redazione motivazionale sulle esigenze cautelari per prevenire nullità.
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