Corte di giustizia, Sentenza C-213/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 aprile 2025. — E. T. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Vendita di un terreno agricolo per lo sviluppo residenziale – Preparazione alla vendita da parte di un mandatario che agisce in qualità di operatore professionale – Comunione legale di beni tra coniugi proprietari. — Causa C-213/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta due profili della soggettività passiva IVA in una vendita di terreni agricoli trasformati in lotti edificabili. Conferma che la presenza di un mandatario professionale non esclude, di per sé, che il venditore eserciti un’attività economica in modo indipendente. Aggiunge che, quando i beni sono in comunione legale e i coniugi agiscono congiuntamente, la comunione stessa può essere trattata come soggetto passivo, se è essa a sopportare il rischio economico.
IVA: vendita di terreni del patrimonio personale tramite mandatario professionale e imputazione dell’attività economica alla comunione legale tra coniugi
La questione giuridica
Se la vendita di terreni inizialmente appartenenti al patrimonio personale, preparata e organizzata da un mandatario professionale che compie atti di commercializzazione fondiaria, integri un’attività economica indipendente ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA; e se, in presenza di beni in comunione legale tra coniugi che vendono congiuntamente, debba essere considerato soggetto passivo ciascun coniuge separatamente oppure la comunione legale.
Principio di diritto
Una persona fisica che vende un terreno del proprio patrimonio personale può essere considerata soggetto passivo IVA se, tramite un mandatario professionale, fa compiere iniziative attive di commercializzazione fondiaria idonee a qualificare la vendita come attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, in un’operazione di vendita qualificata come attività economica, l’articolo 9, paragrafo 1, non osta a che sia considerata soggetto passivo la comunione legale tra coniugi, quando risulti che i coniugi hanno agito congiuntamente verso i terzi e che la comunione sopporta il rischio economico dell’operazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Vendita di terreni e soggettività passiva IVA
La Corte di giustizia, Sesta Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu relativo all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. La controversia riguarda la vendita di più lotti di terreno appartenenti a una comunione legale tra coniugi, dopo una serie di operazioni preparatorie svolte da un mandatario professionale.
Fatti e procedimento principale
E.T. e il coniuge W.T. avevano acquisito in comunione legale diversi terreni agricoli. Nel 2011 decisero di venderli e affidarono a una società mandataria la preparazione delle vendite, conferendole una procura per agire dinanzi alle autorità competenti. Il mandatario si occupò, tra l’altro, del frazionamento dei terreni, delle modifiche catastali e fondiarie, della variazione della destinazione urbanistica, della dotazione di reti di pubblica utilità, della promozione dei lotti e della preparazione degli atti notarili.
L’amministrazione tributaria polacca ritenne che le vendite costituissero attività economica imponibile ai fini IVA, anche perché i terreni erano stati trasformati in terreni edificabili e acquistato un lotto supplementare per strade interne e accessi. E.T. contestò tale impostazione sostenendo che si trattasse della mera gestione di un patrimonio personale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:
- se una persona che vende un terreno del proprio patrimonio personale, delegando a un professionista la preparazione e organizzazione della vendita mediante una serie di atti di commercializzazione, eserciti un’attività economica in modo indipendente;
- se, quando la vendita riguarda beni in comunione legale tra coniugi che agiscono congiuntamente, debba considerarsi soggetto passivo ciascun coniuge separatamente oppure la comunione legale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le cessioni di beni a titolo oneroso effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Sono inoltre richiamate disposizioni di diritto polacco sulla comunione legale dei coniugi, ma solo come elementi utili a valutare l’organizzazione concreta dell’operazione e l’indipendenza dell’attività.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ribadisce che la nozione di soggetto passivo IVA ha portata ampia e che l’esistenza di un’attività economica si desume, in particolare, da iniziative attive di commercializzazione analoghe a quelle di un operatore professionale del settore immobiliare. Tali iniziative possono comprendere frazionamento dei terreni, modifiche urbanistiche e catastali, opere di urbanizzazione, promozione dei lotti e predisposizione della documentazione di vendita.
Il fatto che il terreno fosse inizialmente destinato a esigenze personali o non acquistato per un’attività agricola o commerciale non impedisce che, in seguito, la sua vendita integri un’attività economica. Anche il ricorso a un mandatario professionale non esclude la soggettività passiva del venditore: rileva che il mandatario agisca in nome e per conto dei mandanti, mentre il rischio economico finale della mancata vendita resti, salvo clausole contrarie, a carico di questi ultimi.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla comunione legale tra coniugi, la Corte precisa che la qualità di soggetto passivo deve essere valutata in modo uniforme in base ai criteri dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, ma le norme nazionali possono essere utili per capire come si atteggino in concreto l’indipendenza e l’assunzione del rischio economico.
La sola circostanza che il bene appartenga alla comunione legale non impedisce un assoggettamento distinto dei coniugi, ma nel caso concreto la Corte osserva che:
- la vendita dei beni comuni richiedeva il consenso di entrambi i coniugi;
- i due coniugi avevano concluso congiuntamente il contratto di mandato e avevano agito congiuntamente verso l’esterno;
- occorre verificare se il rischio economico dell’operazione fosse assunto dalla comunione e non dai singoli coniugi.
Da ciò deriva che, se la comunione legale appare come il soggetto che agisce unitariamente e sopporta il rischio dell’operazione, essa può essere considerata soggetto passivo IVA in modo indipendente.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- una persona che cede un terreno del proprio patrimonio personale può essere considerata soggetto passivo IVA che esercita un’attività economica in modo indipendente quando affida la preparazione della vendita a un operatore professionale che compie iniziative attive di commercializzazione fondiaria con mezzi analoghi a quelli di un operatore economico del settore;
- l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA non osta a che, in una vendita qualificata come attività economica, sia considerata soggetto passivo la comunione legale tra coniugi comproprietari, se risulta che questi hanno agito congiuntamente verso i terzi e che la comunione sopporta il rischio economico dell’attività.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per le operazioni immobiliari poste in essere da privati, soprattutto quando la vendita è preceduta da una significativa attività preparatoria affidata a professionisti. Per la pratica fiscale, il criterio decisivo resta la presenza di una vera commercializzazione organizzata e l’effettiva assunzione del rischio economico, anche quando l’iniziativa sia formalmente svolta tramite mandatari o nell’ambito di una comunione legale tra coniugi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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