Cassazione Civile, Ordinanza n. 18016/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali relativo all'anno d'imposta 2007, fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente. Dopo la notifica, l'atto era stato parzialmente annullato in autotutela per riconoscere alcune detrazioni per figli a carico. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento e la C.T.R. aveva accolto l'appello, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002: secondo i giudici di merito, il termine per gli adempimenti tributari era meramente ordinatorio, anche alla luce di circolari amministrative, e la riduzione del debito d'imposta al 40% spettava anche in caso di redditi accertati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 162/2008 e del provvedimento direttoriale dell'11 marzo 2009. Ha sostenuto che la disciplina emergenziale prevedeva un termine perentorio per definire gli adempimenti sospesi, prorogato al 16 giugno 2009, e che il contribuente aveva presentato la dichiarazione solo il 25 gennaio 2013, dunque tardivamente e comunque dopo la scadenza utile per beneficiare della riduzione d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha censurato la sentenza di merito nella parte in cui aveva qualificato come non perentorio il termine previsto dalla disciplina agevolativa per gli adempimenti tributari dei contribuenti colpiti dal sisma del 2002. Secondo la Cassazione, il provvedimento direttoriale richiamato dalla C.T.R. non poteva incidere sulla natura perentoria del termine stabilito dalla legge, ma si era limitato ad aggiornarne la scadenza al 16 giugno 2009 in coerenza con lo statuto dei diritti del contribuente. La questione della spettanza della riduzione al 40% anche sui maggiori redditi accertati è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, poiché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione nei termini ed era comunque decaduto dal beneficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162
fissa un termine per gli adempimenti tributari sospesi, da qualificarsi come perentorio, per i soggetti destinatari della disciplina agevolativa
art. 6, commi 4, 4-bis e 4-ter d.l. 20 novembre 2008, n. 185
estende ai contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia colpite dal sisma del 2002 la procedura di definizione già prevista per il sisma Umbria-Marche 1997
L. 28 gennaio 2009, n. 2
legge di conversione del d.l. n. 185/2008
ha introdotto l'estensione della disciplina emergenziale ai contribuenti colpiti dal sisma del 2002
L. 22 dicembre 2008, n. 201
legge di conversione del d.l. n. 162/2008
ha convertito il decreto che prevedeva il termine del 16 gennaio 2009 per gli adempimenti tributari sospesi
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2
richiamata per giustificare l'aggiornamento del termine da parte del provvedimento direttoriale, in coerenza con i principi dello statuto del contribuente
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 22456 dell'11 marzo 2009
ha prorogato al 16 giugno 2009 il termine già scaduto, ma senza poter mutarne la natura perentoria
Massime di principio
- Nei regimi fiscali agevolativi legati a eventi eccezionali, il termine fissato per regolarizzare gli adempimenti sospesi conserva natura perentoria salvo diversa previsione legislativa, e il provvedimento amministrativo attuativo non può trasformarlo in termine ordinatorio.
- La proroga amministrativa di un termine già previsto dalla legge opera come mera ridefinizione della scadenza nell'ambito della cornice normativa, non come deroga alla disciplina primaria né come ampliamento del beneficio oltre i limiti stabiliti dal legislatore.
- Il contribuente che non rispetti il termine perentorio fissato per l'adesione a una definizione agevolata o per la regolarizzazione degli adempimenti tributari decade dal beneficio connesso, anche se la disciplina sia stata interpretata estensivamente in astratto.
- La questione dell'applicabilità di una riduzione d'imposta anche ai maggiori redditi accertati è irrilevante quando la preclusione al beneficio deriva già dall'omissione dell'adempimento entro il termine stabilito dalla disciplina agevolativa.
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