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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26916/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del Gip che aveva applicato gli arresti domiciliari a Piscopo per varie imputazioni. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistere la nullità dell'ordinanza applicativa per omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater (novellato dalla L. 114/2024) in relazione a reati non ostativi. Il Procuratore ha censurato la decisione per errata applicazione normativa (art. 291 comma 1-quater) e per contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che in procedimenti complessi con reati ostativi connessi a reati non ostativi l'interrogatorio può essere posticipato e che la regola derogatoria debba estendersi ai reati connessi.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato, sebbene per ragioni diverse da quelle invocate dallo stesso. Ha confermato il principio secondo cui il giudice (GIP o tribunale del riesame) deve valutare autonomamente, sulla base delle proprie determinazioni in ordine a gravità indiziaria ed esigenze cautelari, se operare la deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo e non vincolarsi alla sola formulazione della domanda cautelare del P.M. Ha chiarito altresì che la nullità per omesso interrogatorio (art. 292, comma 3-bis) ha natura di nullità a regime intermedio e può essere rilevata solo se fatta valere con l'interrogatorio di garanzia o rilevata d'ufficio dal tribunale previa eccezione. Sul punto sostanziale, la Corte ha stabilito che, nei procedimenti nei quali sussistano reati ostativi con reati non ostativi, la disciplina derogatoria si estende ai reati non ostativi quando sussista una connessione qualificata (art. 12 c.p.p.) o un collegamento probatorio (art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.) che unifica il procedimento. Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto i reati contestati a Piscopo, pur non ostativi in astratto, risultavano probatoriamente collegati al reato ostativo contestato ad altri coindagati e pertanto attratti dalla disciplina derogatoria; di conseguenza l'annullamento del Tribunale di riesame era errato. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo giudizio, precisando che la decisione sarà esecutiva solo dopo il giudizio di rinvio e che, in caso di conferma della misura, l'ordinanza di riesame sarà immediatamente esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Introduce l'interrogatorio preventivo; la valutazione sulla deroga a tale regola deve essere fatta dal giudice sulla base delle determinazioni proprie in ordine a gravità indiziaria ed esigenze cautelari, non vincolata alla sola domanda cautelare del P.M.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo nei casi previsti comporta una nullità a regime intermedio; tale nullità può essere fatta valere con l'interrogatorio di garanzia postumo o rilevata d'ufficio se già eccepita e respinta.

  • L. 9 agosto 2024, n. 114

    Ha novellato l'art. 291 c.p.p. introducendo il comma 1-quater sull'interrogatorio preventivo; non ha previsto norme di dettaglio per la separazione o frazionamento del procedimento cautelare.

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    Norme sui presupposti e sui criteri per l'adozione delle misure cautelari che il giudice deve valutare autonomamente ai fini dell'applicazione della misura.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Definisce la connessione fra reati; solo una connessione qualificata ai sensi di questa norma può giustificare l'applicazione della disciplina derogatoria anche ai reati non ostativi.

  • art. 371 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di collegamento probatorio tra reati; se i reati sono probatoriamente collegati possono essere attratti dalla disciplina speciale relativa ai reati ostativi.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto del catalogo di reati che giustificano specifiche discipline derogatorie; la normativa ha rilievo nella valutazione dell'ostatività e dell'attrazione di altri reati nella disciplina speciale.

  • art. 18 cod. proc. pen.

    Regola la separazione dei processi nella fase del giudizio; non è applicabile alla fase delle indagini preliminari per giustificare la separazione di reati ai fini dell'interrogatorio preventivo.

  • art. 130 disp. att. cod. proc. pen.

    Attribuisce al P.M. la facoltà, in vista del rinvio a giudizio, di separare posizioni o imputazioni, ma ciò riguarda l'esercizio dell'azione penale e la fase processuale successiva, non il procedimento cautelare in indagine.

  • art. 588 cod. proc. pen.

    Prevede l'esecutività delle ordinanze del tribunale del riesame che, dopo annullamento con rinvio per ricorso del pubblico ministero, confermino la misura originaria; tali ordinanze diventano immediatamente esecutive.

Massime di principio

  • La valutazione sulla deroga all'interrogatorio preventivo spetta al giudice (GIP o tribunale del riesame) e si fonda sulle sue determinazioni circa gravità indiziaria ed esigenze cautelari, non sulla mera formulazione della richiesta del P.M.
  • La nullità per omissione dell'interrogatorio preventivo è una nullità a regime intermedio: va eccepita in sede di interrogatorio di garanzia o può essere rilevata d'ufficio solo se previamente dedotta e respinta.
  • In procedimenti con reati ostativi e non ostativi coesistenti, i reati non ostativi possono essere 'attratti' dalla disciplina derogatoria (conseguendo la posticipazione dell'interrogatorio) quando vi sia una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o un collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371, comma 2; se la connessione è solo occasionale la disciplina derogatoria non si estende.
  • Non è ammesso frazionare il procedimento cautelare per effettuare interrogatori preventivi solo per alcuni titoli di reato quando ciò impoverirebbe la gestione unitaria delle esigenze investigative e la riservatezza delle indagini; la separazione formale richiede provvedimenti e strumenti processuali specifici non previsti per la fase cautelare.
  • Per la difesa: sollevare tempestivamente l'eccezione relativa all'omesso interrogatorio durante l'interrogatorio di garanzia è essenziale per evitare la sanatoria e preservare la possibilità di ottenere provvedimenti favorevoli in sede di riesame.

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