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Legge

L.R. Liguria 1/2015

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge statutaria della Liguria modifica lo Statuto regionale: trasferisce all’Ufficio di Presidenza del Consiglio il giudizio di ammissibilità di iniziativa popolare e referendum, riduce gli organi elettivi interni del Consiglio, rimodula il numero dei consiglieri nei gruppi e abroga alcune disposizioni. Le nuove regole decorrono dalla X legislatura.

Modifiche allo Statuto della Regione Liguria su iniziativa popolare, assetto del Consiglio e difensore civico

Modifiche allo Statuto della Regione Liguria

La legge statutaria interviene sulla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, aggiornando varie disposizioni dello Statuto della Regione Liguria. Le modifiche riguardano soprattutto la disciplina dell’iniziativa popolare e del referendum, l’organizzazione interna del Consiglio regionale e alcune norme sul difensore civico.

Iniziativa popolare e referendum

Il giudizio di ammissibilità delle iniziative popolari e dei referendum, insieme all’accertamento della chiarezza e univocità del quesito referendario, viene attribuito all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, sulla base dell’istruttoria svolta dagli uffici competenti. Coerentemente, i riferimenti previsti dal testo statutario alla precedente “Consulta” vengono sostituiti con quelli all’Ufficio di Presidenza.

Organizzazione del Consiglio regionale

La composizione degli organi interni del Consiglio viene ridotta:

  • il numero dei Vice Presidenti passa da due a uno;
  • il numero dei Segretari passa da due a uno.

È inoltre riscritta la disciplina dell’elezione di Presidente, Vice Presidente e Segretario:

  • Presidente e Vice Presidente sono eletti con un’unica votazione a scrutinio segreto, con voto espresso per un solo nome da ciascun consigliere;
  • la cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell’altro;
  • il Segretario è eletto con un’unica votazione a scrutinio segreto;
  • la cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione.

Gruppi consiliari

La previsione sul numero massimo dei componenti dei gruppi consiliari viene sostituita da un criterio proporzionale: ciascun gruppo può essere composto da un numero pari a un quinto dei componenti del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all’unità superiore.

Difensore civico e funzioni di garanzia

È aggiunta una previsione che consente alla legge regionale di attribuire al Difensore civico ulteriori funzioni di garanzia, ampliandone quindi l’ambito potenziale di intervento oltre alle funzioni già previste dallo Statuto.

Abrogazioni

Sono abrogate alcune disposizioni dello Statuto:

  • l’articolo 68;
  • gli articoli 74 e 75.

Decorrenza

Le disposizioni introdotte dalla legge decorrono dalla X legislatura, con conseguente applicazione differita rispetto all’entrata in vigore della legge stessa.

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