Sentenza n. 14950/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del verbale n. 13 del 28 giugno 2023 relativo alla prova orale dell'esame di Stato 2022/2023 conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore per il conseguimento della maturità classica, sostenuta dalla ricorrente innanzi la commissione di esame RMLI01023 della classe 5ª C del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” RMPC150008 in data 28.6.2023, nonché conseguentemente del verbale n. 20 di assegnazione finale del voto di 76/100, conseguito all'esito della sessione degli esami e pubblicati in data 7 luglio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei verbali relativi alla prova orale e al voto finale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della complessità della vicenda.
Atto impugnato: verbale della prova orale dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e verbale di assegnazione del voto finale di 76/100
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il verbale relativo alla prova orale dell'esame di Stato 2022/2023, sostenuta davanti alla commissione d'esame, nonché il conseguente verbale di assegnazione del voto finale di 76/100. Dal testo della sentenza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 21 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel procedimento decisorio, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svolta da remoto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, quando il difetto di interesse è sopravvenuto nel corso del giudizio, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese di lite possono essere compensate ove il giudice ravvisi la complessità della vicenda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →