Cassazione Civile, Ordinanza n. 29623/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato completamento, da parte dell'ente datore di lavoro, della procedura di graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali sanitari, protrattasi per molti anni. Il giudice di merito aveva riconosciuto alla dirigente un risarcimento del danno pari a euro 150 mensili dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, ritenendo inadempiuto l'obbligo contrattuale di procedere alla pesatura dell'incarico. In cassazione l'ente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che la retribuzione variabile sarebbe confluita nel fondo per l'indennità di risultato e che quindi il riconoscimento del danno avrebbe comportato un'indebita duplicazione; inoltre ha dedotto che il contratto individuale con retribuzione di posizione unificata avrebbe impedito ulteriori pretese e che, comunque, non vi sarebbe stato un inadempimento imputabile poiché la procedura era complessa e già avviata; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per asserita omessa pronuncia sulle eccezioni relative all'accettazione della retribuzione unificata e all'assenza di responsabilità dell'ente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi che miravano a rivalutare il merito e ha considerato nuova, quindi inammissibile, la questione della compensatio lucri cum damno, perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello aveva già accertato l'assenza di cause di non imputabilità dell'ente per il notevole ritardo nella graduazione degli incarichi, escluso un factum principis impeditivo e valorizzato il protrarsi dell'omissione per oltre dieci anni. Ha inoltre ritenuto generico e non idoneo a precludere le pretese del lavoratore il richiamo alla retribuzione di posizione unificata, osservando che la contrattazione individuale non può derogare in peius alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2077 c.c. e dell'art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001. La censura sulla compensatio lucri cum damno è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità, poiché non risultava ritualmente devoluta nei precedenti gradi. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che l'ente, una volta allegato l'inadempimento, deve provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
art. 1218 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento; la Corte conferma la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per il ritardo non giustificato nella pesatura degli incarichi.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché la sentenza di merito aveva comunque affrontato il tema decisivo della responsabilità e, per le questioni di diritto, l'eventuale mancata motivazione può essere corretta in cassazione se la decisione è giuridicamente esatta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni conformi della Cassazione.
art. 2077 c.c.
la contrattazione individuale non può derogare in senso peggiorativo rispetto alla disciplina collettiva e non può comportare rinuncia generale ai diritti nascenti dal contratto collettivo.
art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001
le condizioni economiche del rapporto pubblico contrattualizzato non possono essere unilateralmente peggiorate dalla contrattazione individuale in contrasto con la disciplina collettiva.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata, che consentono alla Cassazione di correggere la motivazione e decidere la questione di diritto senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 384 c.p.c.
interpretato in senso costituzionalmente orientato come base del potere della Corte di correggere la motivazione e decidere la questione di diritto anche in presenza di un error in procedendo, purché la questione non richieda nuovi accertamenti.
art. 366 c.p.c.
richiamato per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, necessario per evitare la declaratoria di novità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di dirigenza sanitaria pubblica, l'ente datore di lavoro ha l'obbligo di attivare e completare il procedimento di graduazione/pesatura degli incarichi; il mancato rispetto dei termini procedimentali o la mancata conclusione delle trattative non esclude di per sé l'inadempimento.
- La violazione dell'obbligo di graduazione non legittima, di regola, una pretesa di adempimento in forma specifica, ma fonda una domanda risarcitoria per perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione, purché il lavoratore alleghi la fonte del diritto e l'inadempimento datoriale.
- Nel giudizio risarcitorio per inadempimento, grava sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
- La contrattazione individuale non può derogare in peius alla disciplina collettiva né può essere valorizzata, in modo generico, come rinuncia del lavoratore a diritti previsti dal contratto collettivo.
- La doglianza di omessa pronuncia è inconferente se la sentenza di merito ha comunque risolto la questione di diritto in senso corretto; in cassazione la mancanza di motivazione su un profilo giuridico può essere superata quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente documentata come devoluta ai giudici di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, anche se attiene a tema teoricamente rilevabile d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando con precisione gli atti in cui la questione sarebbe stata dedotta nei gradi di merito.
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