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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16592/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva respinto la revoca del sequestro preventivo di un immobile di proprietà della ricorrente, disposto ai fini della confisca del profitto di reati tributari contestati a Caterina Cambruzzi e Luigi Pettinelli. La ricorrente, in qualità di terza, ha dedotto l'illegittimità del sequestro perché non dimostrata l'intestazione fittizia dell'immobile (onere, secondo la ricorrente, del pubblico ministero), contestando che gli elementi posti a fondamento (deleghe sul conto corrente usato per il mutuo, versamenti per complessivi 19.000 euro prodotti dalla ricorrente senza indicazione della provenienza, occupazione dell'immobile da parte di Pettinelli) siano idonei a provare la fittizietà dell'intestazione. Ha inoltre censurato la motivazione per apparente insufficienza e per mancata valutazione di documenti prodotti (corrispondenza con gestori servizi, utenze, rapporti con il Comune e amministrazione condominiale) e per non aver considerato la spiegazione dell'acquisto a scopo di investimento sostenuto dalla famiglia e dalla capacità finanziaria dei genitori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, un sindacato di merito sull'accertamento fattuale circa l'intestazione fittizia del bene e sull'adeguatezza della motivazione del Tribunale, verifiche non consentite in cassazione in materia di misure cautelari reali salvo vizio di legge. La Corte ha valutato che il Tribunale aveva fornito una motivazione non meramente apparente basata su plurimi elementi indiziari (comodato gratuito in favore di Pettinelli, delega a operare sul conto del mutuo, consistenti versamenti riconducibili agli indagati, mancata giustificazione della provenienza di somme dichiarate dalla ricorrente) che giustificavano la ritenuta disponibilità effettiva del bene da parte degli indagati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, oltre agli oneri delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamata dalla ricorrente come riferimento normativo per la confisca per equivalente dei proventi di reati tributari; la Corte non entra nel merito dell'applicazione ma ricorda che l'accertamento della reale disponibilità del bene può fondarsi su indizi probatori.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Citato dalla ricorrente in relazione alla sua veste di terza estranea e alla disciplina del sequestro preventivo: la pronuncia conferma che le censure miravano a valutazioni di fatto e non a questioni di illegittimità di diritto suscettibili di sindacato in cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma richiamata in tema di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte osserva che la motivazione può essere sindacata in cassazione soltanto se mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Richiama il divieto di sindacare, in cassazione, la motivazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali, salvo i vizî di legge; la Corte applica questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla pronuncia delle spese in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (modifica)

    Richiamato nel testo della sentenza per spiegare i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni di fatto nonostante le modifiche normative; la giurisprudenza ha comunque escluso la possibilità di riformulare il giudizio di merito.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) la Corte di Cassazione non può sindacare valutazioni di fatto e l'adeguatezza della motivazione salvo che sussista un vizio di legge grave (motivazione del tutto mancante o incomprensibile).
  • Il terzo che contesta un sequestro funzionale alla confisca deve documentare concretamente la provenienza dei fondi e la titolarità effettiva: la sola intestazione formale non impedisce che il giudice ritenga l'intestazione fittizia sulla base di indizi.
  • L'intestazione fittizia può essere desunta da elementi indiziari concatenati, quali versamenti significativi riconducibili agli indagati, deleghe operative sul conto associato al mutuo, uso e godimento dell'immobile (es. comodato gratuito) e mancata giustificazione delle provviste dichiarate dal terzo.
  • Per impugnare con successo in cassazione un provvedimento cautelare reale occorre contestare un vizio di diritto o una carenza motivazionale così radicale da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; la mera discrepanza tra due ricostruzioni possibili dei fatti non è sufficiente.
  • Nella valutazione dei sequestri funzionali alla confisca per reati tributari, il giudice può fondarsi su indizi economico-finanziari anche in assenza di prova diretta, purché la motivazione renda comprensibile la connessione logica tra elementi acquisiti e conclusione sul possesso effettivo del bene.

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