Sentenza n. 847/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 544/2024 del 02.07.2024 del Tribunale di Monza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 gennaio 2025, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta Docente, per complessivi euro 1.500,00. Ha dedotto che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza alcun pagamento. L'assenza di contestazioni ministeriali sull'an e sul quantum del credito ha confermato la fondatezza della domanda. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e impartire le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso inutilmente tale termine, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuo di euro 500,00 erogato tramite la Carta Docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche e l'amministrazione non ha eseguito la condanna.
- In presenza di un credito riconosciuto da un titolo giudiziale e non contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine prestabilito.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e precisando modalità e tempi dell'esecuzione sostitutiva.
- Le spese dell'attività commissariale necessaria a superare l'inadempimento restano a carico dell'amministrazione inottemperante.
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