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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/211

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32020R0211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. L’atto aggiunge all’elenco sanzionatorio otto persone fisiche e due entità ritenute vicine al regime di Assad o beneficiarie delle sue politiche economiche, immobiliari e commerciali. La finalità è rafforzare il regime restrittivo esistente colpendo imprenditori ed entità che sostengono o traggono vantaggio dal regime, anche attraverso operazioni connesse a beni espropriati e al progetto Marota City. Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 aggiungendo 8 persone fisiche e 2 entità all’elenco soggetto a misure restrittive in relazione alla Siria.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Incide sui soggetti già elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nel contesto delle misure restrittive adottate nei confronti della Siria; in concreto, amplia l’elenco di persone fisiche ed entità soggette a congelamento e altre misure restrittive previste dal regime sanzionatorio vigente. Non introduce esclusioni o deroghe ulteriori rispetto al meccanismo di inserimento in elenco già previsto dal regolamento base.

Modifica dell’elenco sanzionatorio per la Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 interviene sul regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Siria, modificando il regolamento (UE) n. 36/2012. La ratio emerge dai considerando: il Consiglio ritiene che taluni imprenditori di spicco ed entità realizzino profitti grazie ai legami con il regime di Assad e contribuiscano al suo finanziamento, anche tramite joint venture e sfruttamento di terreni espropriati; inoltre, tali pratiche ostacolano il ritorno degli sfollati alle proprie case.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. La finalità è aggiornare l’allegato II del regolamento base, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in relazione alla Siria.

Ambito dell’intervento

Il regolamento non disciplina in modo autonomo nuove categorie di misure, ma opera come atto di esecuzione che amplia l’elenco dei destinatari delle sanzioni. L’effetto pratico è l’inserimento di:

  • 8 persone fisiche nella sezione A dell’allegato II;
  • 2 entità nella sezione B dell’allegato II.

Persone fisiche aggiunte all’allegato II

Le persone inserite sono individuate con dati anagrafici, eventuali alias, incarichi e collegamenti economici o familiari. Le ragioni dell’inserimento si concentrano su sostegno al regime, benefici economici derivanti dai rapporti con il regime, partecipazione a settori sensibili, contrabbando, trasferimenti d’armi, clientelismo e coinvolgimento in iniziative immobiliari legate a terreni espropriati.

In particolare:

  • Yasser Aziz Abbas: imprenditore di spicco in Siria; trae vantaggio dal regime attraverso transazioni commerciali, contrabbando di carburante e trasferimenti d’armi, oltre ad agevolazioni nelle importazioni di petrolio.
  • Mahir BurhanEddine Al-Imam: direttore generale di Telsa Group/Telsa Telecom; opera in turismo, telecomunicazioni e immobiliare e beneficia del sostegno del regime.
  • Waseem Al-Kattan: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale); imprenditore in settori come immobiliare, hotel di lusso e centri commerciali, con vantaggi da gare pubbliche, licenze e contratti.
  • Amer Foz: direttore generale di ASM International General Trading LLC; associato ad Aman Holding e a Samer Foz; beneficia di opportunità commerciali e sostiene il regime anche tramite il progetto Marota City.
  • Saqr Rustom: capo della Forza nazionale di difesa a Homs; responsabile della repressione della popolazione civile e di operazioni di speculazione bellica.
  • Abdelkader Sabra: operatore nei settori marittimo e turistico, legato a Rami Makhlouf; fornisce sostegno finanziario ed economico al regime anche tramite società offshore ed è coinvolto in riciclaggio.
  • Khodr Ali Taher: imprenditore attivo in sicurezza privata, telefonia mobile, gestione alberghiera, pubblicità e trasferimenti di denaro; coinvolto in contrabbando, speculazione e joint venture con società partecipate dal ministero del turismo.
  • Adel Anwar Al-Olabi: vicepresidente della Damascus Cham Holding Company e governatore di Damasco; responsabile dell’attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati, incluse quelle connesse al decreto n. 66 e alla legge n. 10.

Entità aggiunte all’allegato II

Le due entità inserite sono:

  • Al Qatarji Company: società privata attiva in import-export, trasporto su strada e fornitura di petrolio e materie prime; il Consiglio la collega al sostegno del regime anche per il tramite di scambi di carburante, armi e munizioni, nonché al rafforzamento di milizie filogovernative.
  • Damascus Cham Holding Company: società di diritto privato a capitale pubblico, strumento di investimento del governatorato di Damasco; è impiegata per la gestione delle proprietà e per l’attuazione di Marota City, progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma, tra l’altro, del decreto n. 66 e della legge n. 10.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento. L’effetto immediato è l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati, con conseguenti implicazioni operative per gli intermediari finanziari, gli operatori economici e i professionisti che verificano screening, compliance e misure restrittive UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto vengono aggiunte 8 persone fisiche e 2 entità alla sezione A (Persone) e alla sezione B (Entità) dell’elenco soggetto a misure restrittive.

Nuove persone fisiche inserite in elenco

Sono aggiunti all’allegato II: Yasser Aziz Abbas; Mahir BurhanEddine Al-Imam; Waseem Al-Kattan; Amer Foz; Saqr Rustom; Abdelkader Sabra; Khodr Ali Taher; Adel Anwar Al-Olabi. Le motivazioni ricorrenti riguardano il ruolo di imprenditori di spicco, il sostegno o il vantaggio dal regime siriano, il coinvolgimento in settori strategici o in attività connesse a finanziamento, contrabbando, speculazione, supporto militare o immobiliare, nonché legami con il progetto Marota City e con l’espropriazione di terreni.

Nuove entità inserite in elenco

Sono aggiunte Al Qatarji Company e Damascus Cham Holding Company. La prima è descritta come società privata attiva in import-export, trasporto su strada e fornitura di petrolio e materie prime, ritenuta attiva nel sostenere il regime anche agevolando scambi di carburante, armi e munizioni. La seconda è una società di diritto privato a capitale pubblico, strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà e l’attuazione di Marota City, progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalisiria

Testo integrale

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