Regolamento (UE) 2020/218
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/218 della Commissione del 17 febbraio 2020 recante trecentonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/218 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica deriva dall’aggiornamento deciso dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e riguarda due persone fisiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con aggiornamento dei dati identificativi di due persone inserite nell’elenco delle sanzioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea in modo direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sulle persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche in quanto associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento è limitato all’aggiornamento di due voci dell’elenco e non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/218: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio ISIL/Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/218 della Commissione modifica in modo puntuale il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento recepisce un aggiornamento dell’elenco sanzionatorio internazionale e si limita a rettificare/sostituire i dati identificativi di due persone fisiche già incluse nell’allegato I, mantenendo fermo il regime di congelamento di fondi e risorse economiche.
Base giuridica e contesto
La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si precisa che l’allegato I del regolamento contiene l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Si richiama inoltre la decisione del 20 giugno 2017 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha modificato due voci dell’elenco, rendendo necessario l’adeguamento della disciplina unionale.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione.
Le modifiche riguardano due persone fisiche:
- Abdul Haq: vengono aggiornati gli alias, il luogo di nascita, alcune altre informazioni e la data di designazione. La voce precisa ora che è un leader principale e comandante del Movimento islamico del Turkestan orientale, coinvolto nella raccolta fondi e nel reclutamento a favore dell’organizzazione; si indica inoltre che è stato localizzato in Afghanistan nel luglio 2016 e precedentemente in Pakistan nell’aprile 2009. La data di designazione è indicata come 15.4.2009 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).
- Boubekeur Boulghiti: la voce sostituisce quella precedente riferita ad Abu Bakr Al-Jaziri. Sono aggiornati il nome principale, gli alias, la data e il luogo di nascita, le nazionalità e ulteriori informazioni. Rimane l’indicazione del suo ruolo di responsabile delle finanze dell’Afghan Support Committee (ASC) e di intermediario ed esperto in comunicazione di Al-Qaeda; si aggiunge che si ritiene si trovasse in Algeria nell’aprile 2010 e che è figlio di Mohamed e Fatma Aribi. La data di designazione è 11.1.2002 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il provvedimento rileva come aggiornamento del perimetro soggettivo delle misure restrittive UE. In pratica, gli operatori devono verificare l’esatta corrispondenza dei dati identificativi riportati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, poiché le misure di congelamento si applicano ai soggetti elencati e alle loro eventuali varianti nominali. Il regolamento non introduce nuove categorie di obblighi, ma consolida l’allineamento dell’elenco UE alle decisioni del sistema sanzionatorio ONU.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è allineare l’allegato I alle modifiche decise dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che il 20 giugno 2017 ha aggiornato due voci dell’elenco.
Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche sanzionate
L’allegato del regolamento sostituisce i dati identificativi di due voci dell’elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Per Abdul Haq vengono aggiornati alias, luogo di nascita, altre informazioni e la designazione, con nuova indicazione dell’area di Hetian come luogo di nascita e delle informazioni sul ruolo nel Movimento islamico del Turkestan orientale. Per Abu Bakr Al-Jaziri la voce è sostituita con Boubekeur Boulghiti e vengono aggiornati alias, data e luogo di nascita, ulteriori informazioni anagrafiche e la designazione.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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