Regolamento (UE) 2020/219
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/219 della Commissione del 17 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/219 della Commissione aggiorna le misure restrittive dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe sostituendo l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. La modifica recepisce la decisione del Consiglio del 17 febbraio 2020 di sopprimere dall’elenco una persona deceduta, mantenendo invariato l’impianto sanzionatorio generale. Il provvedimento opera direttamente negli Stati membri e incide sull’elenco dei soggetti per i quali si applica il congelamento di capitali e risorse economiche.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 aggiornando l’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di capitali e risorse economiche nei confronti dello Zimbabwe.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe. Rileva in particolare per gli operatori economici dell’UE tenuti a rispettare il congelamento dei capitali e delle risorse economiche rispetto ai soggetti inseriti nell’elenco. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La modifica consiste nella sostituzione integrale dell’allegato III; nel testo fornito non risultano ulteriori esclusioni o deroghe.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/219: modifica delle misure restrittive UE nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/219 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo allo Zimbabwe, disciplinato dal regolamento (CE) n. 314/2004. La finalità è meramente aggiornata e puntuale: adeguare l’allegato III, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche, in coerenza con la decisione del Consiglio del 17 febbraio 2020.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il fatto che la decisione 2011/101/PESC del Consiglio contiene, all’allegato II, l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette alle restrizioni di cui all’articolo 5 della decisione stessa. Il regolamento (CE) n. 314/2004 dà attuazione a tale decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione e, in particolare, il suo allegato III contiene i soggetti destinatari del congelamento di capitali e risorse economiche.
Motivo della modifica
Il considerando centrale indica che il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha deciso di sopprimere dall’allegato II della decisione 2011/101/PESC la voce relativa a una persona deceduta. Di conseguenza, la Commissione modifica il regolamento di esecuzione per allineare l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 alla decisione del Consiglio. Il provvedimento ha quindi natura tecnica e di aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizione di modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 con il testo riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In questo modo l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive viene aggiornato senza modificare il quadro generale delle sanzioni.
Contenuto dell’allegato: persone ed entità elencate
L’allegato riproduce l’elenco dei soggetti soggetti a restrizioni. Tra le persone fisiche sono indicati:
- Grace Mugabe, nata il 23.7.1965, con passaporto n. AD001159 e ID 63-646650Q70, descritta come ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF e coinvolta in attività considerate una grave minaccia per democrazia, diritti dell’uomo e Stato di diritto;
- Constantine Chiwenga, comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale, con data di nascita 25.8.1956 e passaporto AD000263, indicato come membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di repressione;
- Perence Shiri, alias Bigboy, Samson Chikerema, generale di squadra aerea, nato l’1.11.1955, indicato come alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, coinvolto in violenze politiche;
- Phillip Valerio Sibanda, alias Valentine, comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, generale di divisione, nato il 25.8.1956 o il 24.12.1954, qualificato come alto مسئولabile dell’esercito compromesso con il governo e complice nella politica statale di oppressione.
Tra le entità figura inoltre Zimbabwe Defence Industries, con sede indicata a Harare, associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori economici e gli intermediari finanziari, l’effetto pratico del regolamento è l’obbligo di verificare che i nominativi e le entità elencati nell’allegato III non siano destinatari di operazioni che comportino disponibilità di fondi o risorse economiche in violazione del regime restrittivo applicabile allo Zimbabwe. L’aggiornamento dell’elenco impone un controllo puntuale delle liste sanzionatorie UE alla data di efficacia della modifica.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento riflette la decisione del Consiglio del 17 febbraio 2020 di eliminare dall’elenco una persona deceduta presente nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC.
Contenuto dell’allegato III
L’allegato III contiene l’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2004, ai fini dell’applicazione del congelamento di capitali e risorse economiche. Nel testo riportato compaiono, tra gli altri, Grace Mugabe, Constantine Chiwenga, Perence Shiri, Phillip Valerio Sibanda e Zimbabwe Defence Industries, con dati identificativi e motivazioni sintetiche.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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