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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13126 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Avviso di accertamento - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Amministrazione aveva determinato maggiori ricavi derivanti dall'attività di autoscuola, ritenendo complessivamente inattendibili le scritture contabili. La contribuente contestava, tra l'altro, i calcoli dell'Ufficio, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l'assenza della delega per la sottoscrizione dell'avviso e dell'appello e la fondatezza della pretesa tributaria. In Cassazione l'Amministrazione ha sostenuto che le eccezioni relative alla nullità dell'avviso erano state sollevate tardivamente e che l'appello era validamente sottoscritto dal personale competente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo tempestivo l'appello dell'Amministrazione, consegnato all'ufficio postale il 7 ottobre 2013. Ha accolto il ricorso principale: l'eccezione relativa alla mancanza della delega per la sottoscrizione dell'avviso era stata proposta per la prima volta in appello ed era quindi inammissibile; inoltre, l'appello dell'Ufficio era validamente sottoscritto dal preposto al reparto competente anche senza una specifica delega documentata, salvo prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnare. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2

    Le eccezioni nuove, non proposte nel giudizio di primo grado, non possono essere introdotte per la prima volta nei gradi successivi, nei limiti previsti dalla disciplina del processo tributario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1, 2 e 3

    Il comma 3 sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni relative alla sottoscrizione e alla motivazione dell'avviso di accertamento.

    La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione o di motivazione deve essere eccepita tempestivamente dalla parte e non è rilevabile d'ufficio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2

    Tale nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, nel primo grado del giudizio.

    L'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento deve essere formulata nel ricorso introduttivo o comunque nel giudizio di primo grado; se proposta successivamente è inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 53, comma 1

    L'ufficio locale dell'Amministrazione finanziaria è parte processuale e può stare in giudizio tramite il direttore o il preposto al reparto competente. La sottoscrizione dell'appello da parte di tale soggetto è valida anche senza una specifica delega esibita, salvo contestazione e prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnazione.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che invoca un fatto rilevante deve provarlo; nel caso specifico, la contestazione della legittimazione del sottoscrittore avrebbe richiesto una specifica eccezione e la relativa prova.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le nullità dell'avviso di accertamento, anche quando riguardano la sottoscrizione, la delega o la motivazione, non sono normalmente rilevabili d'ufficio: devono essere eccepite tempestivamente nel giudizio di primo grado.
  • Un'eccezione di nullità introdotta per la prima volta in appello o in Cassazione è, di regola, inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
  • La sottoscrizione dell'appello da parte del direttore o del preposto al reparto competente dell'ufficio fiscale è generalmente valida anche senza produzione di una delega specifica.
  • Chi contesta la legittimazione del funzionario deve allegare e provare circostanze concrete, come la non appartenenza all'ufficio o l'assenza del potere di impugnare.
  • Le sentenze tributarie devono esporre in modo comprensibile i fatti, le posizioni delle parti e le ragioni della decisione; una motivazione meramente assertiva può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • La decisione non ha definito definitivamente la fondatezza dei maggiori ricavi: la causa è stata rinviata al giudice tributario regionale per un nuovo esame.

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