Sentenza n. 1032/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria dei progetti idonei non beneficiari e attribuzione di zero punti al sub-criterio B.6 del bando relativo alle azioni a favore delle persone con disabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente aveva partecipato al bando comunale per contributi destinati a manifestazioni culturali e di spettacolo, presentando un progetto triennale relativo a un festival. Il progetto era stato ammesso alla valutazione, ma l’associazione era stata collocata tra i soggetti idonei non beneficiari per insufficienza del punteggio complessivo. In particolare, la Commissione giudicatrice aveva attribuito zero punti al sub-criterio B.6, concernente le azioni a favore delle persone con disabilità per rendere accessibili gli spazi, consentire la fruizione delle iniziative con servizi dedicati e favorire il coinvolgimento nelle manifestazioni. L’associazione deduceva: a) travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione della lex specialis, sostenendo di avere descritto nel progetto misure per l’accessibilità fisica dei luoghi e ulteriori iniziative di coinvolgimento di persone fragili; b) violazione della lex specialis, dei principi di trasparenza, par condicio e legittimo affidamento, assumendo che il Comune avesse introdotto soltanto in sede di riesame requisiti più stringenti e non desumibili dal bando; c) illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione della proporzionalità, perché la Commissione avrebbe equiparato il progetto della ricorrente a quelli privi di qualsiasi indicazione nella sezione B.6; d) disparità di trattamento rispetto al progetto di un’altra associazione, cui erano stati attribuiti due punti sulla medesima voce.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l’attribuzione di zero punti perché la descrizione inserita dalla ricorrente riguardava esclusivamente l’accessibilità fisica degli spazi, mediante abbattimento delle barriere architettoniche, ma non indicava servizi dedicati per la fruizione delle iniziative né azioni finalizzate al coinvolgimento attivo delle persone con disabilità. Il Collegio ha escluso che la Commissione fosse tenuta a ricercare tali elementi nell’intero contenuto del progetto, in assenza di una loro adeguata specificazione nella sezione dedicata al criterio B.6. Il riferimento alla collaborazione con un Centro di Salute Mentale non è stato ritenuto decisivo, anche perché dalla domanda risultava collegato alla sola proiezione di un documentario. È stata inoltre esclusa l’introduzione postuma di requisiti ulteriori, poiché il bando indicava espressamente i tre profili rilevanti: accessibilità degli spazi, servizi dedicati alla fruizione e coinvolgimento nelle iniziative. La censura di disparità rispetto ai concorrenti che non avevano compilato la sezione B.6 è stata respinta, essendo la proposta della ricorrente priva di elementi qualificanti ulteriori rispetto alla mera accessibilità fisica, obbligatoria per gli spazi destinati a manifestazioni pubbliche. È stata infine esclusa la disparità di trattamento rispetto all’associazione cui erano stati attribuiti due punti: le situazioni non erano identiche, perché tale progetto prevedeva hostess e steward incaricati di agevolare la fruizione degli eventi, elemento riconducibile ai servizi dedicati valorizzati dal criterio. Il TAR ha richiamato l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile soltanto in presenza di vizi gravi e palesi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Sub-criterio B.6 del bando comunale per l’erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo anno 2025
Azioni messe in atto a favore delle persone in condizione di disabilità per rendere accessibili gli spazi di svolgimento delle iniziative, per consentire la fruizione delle iniziative con servizi dedicati, per coinvolgere all’interno delle iniziative/manifestazioni
Il criterio richiede la considerazione distinta di tre profili: accessibilità degli spazi, servizi dedicati alla fruizione delle iniziative e azioni di coinvolgimento delle persone con disabilità; la mera accessibilità fisica non è sufficiente per ottenere un punteggio premiale.
Massime di principio
- Quando un bando attribuisce un punteggio premiale a specifiche azioni inclusive articolate in più profili, la mera dichiarazione dell’accessibilità fisica degli spazi non soddisfa il criterio se non sono indicate anche misure per la fruizione mediante servizi dedicati e per il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità.
- Nelle procedure valutative basate su moduli o sezioni dedicate, il concorrente deve specificare nell’apposito spazio gli elementi utili all’attribuzione del punteggio; non è necessariamente illegittimo che la commissione non ricavi tali elementi da una lettura complessiva del progetto quando essi non siano adeguatamente evidenziati nella sezione pertinente.
- Non sussiste violazione della lex specialis per interpretazione postuma quando l’amministrazione applica requisiti e profili di valutazione già espressamente desumibili dal testo del bando, anche se li esplicita in sede di riesame.
- La disparità di trattamento nella valutazione comparativa presuppone l’assoluta identità delle situazioni e l’assoluta irragionevolezza della differenza di trattamento; la presenza, in un progetto, di servizi ulteriori concretamente destinati ad agevolare la fruizione degli eventi può giustificare un punteggio maggiore.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi gravi e palesi, quali errori evidenti, travisamento o manifesta irragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →