Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46002/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. del decreto di sequestro probatorio emesso il 20/05/2024 dal Procuratore europeo. Il ricorrente deduceva: (i) illegittimo rigetto della richiesta di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9‑bis c.p.p. per esaminare nuove intercettazioni; (ii) omissione nell'integrare gli atti con i decreti autorizzativi delle intercettazioni (art. 267 c.p.p. e rilevanza ai fini di utilizzabilità probatoria); (iii) errata dichiarazione di inammissibilità del riesame e vizio di motivazione circa la sussistenza dei presupposti e le modalità esecutive del sequestro sui dispositivi informatici nonché mancato bilanciamento tra esigenze probatorie e diritti dell'indagato, con contestazione della portata e pertinenzialità del materiale sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: (a) il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la richiesta di differimento ex art. 309, comma 9‑bis c.p.p., limitandosi a verificare l'esistenza di "giustificati motivi", la loro attinenza ad esigenze difensive e l'assenza di pretestuosità; la domanda è stata ritenuta pretestuosa e pertanto il rigetto è legittimo; (b) l'omessa acquisizione integrale dei decreti autorizzativi non risultava estranea alla domanda così come formulata in udienza, che mirava soprattutto a questioni di fumus e pertinenzialità, per cui il Tribunale non era obbligato a disporne la trasmissione integrale; (c) la dichiarazione di inammissibilità del riesame è stata fondata sull'assenza di interesse o sulla natura dell'atto di iniziativa della polizia giudiziaria, rimettendo eventuali rimedi a restituzione al PM, opposizione al G.I.P. o ricorso per cassazione; (d) sul merito il decreto di sequestro è stato ritenuto sufficientemente motivato quanto a elementi indiziari, criteri di pertinenzialità/strumentalità e misure esecutive per la copia forense, nonché rispettoso dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9‑bis, c.p.p.

    "Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi"

    Il tribunale non può sindacare la qualità delle ragioni addotte ma deve verificare: a) che le ragioni siano indicate; b) che siano collegate ad esigenze di difesa sostanziale; c) che non siano meramente pretestuose. La discrezionalità del Tribunale è limitata alla determinazione del termine di rinvio (5‑10 giorni).

  • art. 324 c.p.p.

    Norma processuale richiamata quale titolo di impugnazione del decreto di sequestro probatorio; qui il ricorso ex art. 324 è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame e la Corte di Cassazione ha valutato la legittimità di tale decisione.

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti della cognizione della Corte di Cassazione in ordine alle motivazioni: il sindacato è ammesso solo per radicale assenza o mera apparizione della motivazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata nelle censure sul procedimento e sull'istruttoria cautelare; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole procedurali relative alle misure cautelari e al loro controllo.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato come limite entro cui la difesa può censurare il decreto di sequestro: alcune questioni di merito non possono essere rimesse al riesame in quella sede; il sindacato non può trascendere i limiti previsti per l'impugnazione del provvedimento cautelare.

  • art. 267 c.p.p.

    Norma sulle intercettazioni e sulle autorizzazioni: la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva, così come formulata, fosse indirizzata al tema del fumus e della pertinenzialità, non necessariamente alla verifica integrale delle autorizzazioni, per cui il Tribunale non era tenuto a disporre l'integrale trasmissione degli atti non posti a fondamento del sequestro.

  • art. 271 c.p.p.

    Rilevato in connessione con la utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di merito sul punto nel giudizio di riesame del sequestro probatorio.

  • art. 253 c.p.p.

    Regole generali sul sequestro probatorio: il decreto deve indicare la finalità probatoria, la pertinenzialità/strumentalità dei beni e gli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che, pur con ampia latitudine, il decreto qui impugnato rispettasse i criteri minimi di motivazione e delimitazione della ricerca.

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8 e art. 640‑bis c.p.

    Riferimento alle ipotesi di reato contestate (delitti relativi a contributi/erogazioni pubbliche e fatture per operazioni inesistenti): la Corte ha valutato l'adeguatezza degli elementi indiziari rispetto a tali fattispecie nella prospettiva di astratta configurabilità del reato e utilità dell'acquisizione probatoria.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento ex art. 309, comma 9‑bis c.p.p. va valutata dal tribunale soltanto sulla base della presenza di "giustificati motivi", attinenza a esigenze di difesa sostanziale e non pretestuosità; il sindacato sulla qualità della ragione è limitato.
  • In sede di riesame del decreto di sequestro probatorio il controllo si limita alla verifica dell'astratta configurabilità del reato e dell'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini (fumus), non a un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa.
  • La difesa che chieda integrazione degli atti con decreti autorizzativi deve formulare chiaramente la finalità di tale acquisizione; se la richiesta è orientata alla valutazione del fumus/pertinenzialità, il tribunale può ritenere sufficiente l'esame dei passaggi di conversazione indicati dal PM e non ordinare la trasmissione integrale.
  • Il sequestro su dispositivi informatici richiede nel decreto criteri selettivi e indicazioni operative (parole chiave, documentazione da ricercare, modalità di copia forense) volti a circoscrivere la ricerca; formulazioni di ampia latitudine possono comunque essere ammesse se ancorate a criteri di strumentalità e finalità probatoria.
  • Atti di iniziativa della polizia giudiziaria (es. modalità esecutiva concrete non previste dal decreto) possono non essere rimediabili mediante riesame e possono dover essere impugnati mediante restituzione al PM, opposizione al G.I.P. o ricorso per cassazione.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato è limitato: è sindacabile la mera assenza o la mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.), non questioni di merito già valutate nel merito dalle cure del giudice del riesame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.