Cassazione Penale, Sentenza n. 39103/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del D.A.P., ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente qualificato come diritto soggettivo la pretesa del detenuto; invece la disciplina sull'accesso a pacchi e generi alimentari incide sulle modalità di esercizio del diritto e rimane soggetta alla discrezionalità amministrativa in materia di sicurezza e igiene. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 15/12/2022, che aveva autorizzato parzialmente il detenuto Pesce a ricevere tramite pacco o colloquio determinati generi alimentari (crostacei, frutta secca sgusciata, pezzi di 'nduja in confezione sottovuoto, acciughe spinate, molluschi sgusciati, alimenti con leggera impanatura) ritenendo che il regolamento della casa circondariale fosse solo parzialmente conforme alla circolare D.A.P. 2/10/2017 e che alcuni alimenti (es. acciughe, 'nduja, crostacei) non presentassero criticità di controllo o conservazione. Il D.A.P. ha contestato che tra i crostacei vi sono alimenti pregiati (aragosta, astice) e che alcuni prodotti (crostacei, 'nduja) possono agevolare scambi, creare posizioni di prevalenza in reparto o servire per occultare comunicazioni, giustificando il divieto o la limitazione.
Norme richiamate
Art. 35, art. 35-bis e Art. 69 dell'ordinamento penitenziario
Secondo la Corte tali disposizioni non attribuiscono al detenuto un diritto soggettivo a ricevere specifici generi alimentari; disciplinano invece le modalità di fruizione del diritto alla ricezione/acquisto/possesso, lasciando margini di discrezionalità all'Amministrazione per esigenze di sicurezza e igiene. Il reclamo che non evidenzi una situazione di diritto soggettivo è generico e inammissibile.
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 20
La circolare regola in termini generali il ricevimento dei pacchi mensili ammettendo generi alimentari salvo quelli difficilmente controllabili, che richiedono manomissioni, o che risultano pregiudizievoli per ordine, sicurezza o nocivi. La Corte ne trae la conseguenza che l'Amministrazione può limitare l'accesso a determinati alimenti per ragioni di controllo e sicurezza.
Regolamento interno dell'istituto penitenziario
Il regolamento può elencare tipologie ammesse e criteri di ispezionabilità (es. tipi di pesce consentiti); tali regolazioni, anche se più restrittive, rientrano nell'esercizio della discrezionalità amministrativa valutabile in relazione alle esigenze di sicurezza e igiene.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a ricevere generi alimentari non implica un diritto soggettivo a ricevere qualunque specifico alimento: la normativa disciplina le modalità, non un contenuto illimitato.
- Le limitazioni ai pacchi e alimenti possono essere giustificate da ragioni di sicurezza, ordine e igiene e rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria.
- Il magistrato di sorveglianza, valutando un reclamo, deve preliminarmente accertare se la domanda concreta configuri una posizione di diritto soggettivo; in caso contrario il reclamo è generico e non impugnabile.
- I regolamenti interni e le circolari che prevedono criteri di ispezionabilità e limiti tipologici sono generalmente rispettosi della legge se motivati da esigenze di controllo; il giudice non può facilmente sostituirsi alla valutazione tecnica dell'Amministrazione.
- Se un divieto appare irragionevole alla luce di una circolare generale, è possibile contestarlo; tuttavia la contestazione deve dimostrare che la restrizione eccede la discrezionalità amministrativa o è arbitraria, non bastano affermazioni generiche.
- Nelle decisioni che coinvolgono sicurezza carceraria e gestione di beni esterni, la prova di specifici rischi (es. possibilità di occultare comunicazioni, scambi di merce, effetti sulla convivenza) rafforza la legittimità delle limitazioni imposte dall'Amministrazione.
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