Cassazione Penale, Sentenza n. 33473/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente il primo grado, lo aveva assolto dal reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché il fatto non era previsto come reato e aveva rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 337 c.p. Il ricorso lamenta: 1) errata applicazione della legge e motivazione illogica poiché il comportamento di Volpi sarebbe consistito solo in un 'divincolarsi' istintivo senza violenza effettiva sui pubblici ufficiali e senza impedire le operazioni di perquisizione; 2) errata applicazione della recidiva reiterata, sostenendo che la recidiva non era mai stata precedentemente contestata/applicata e dunque non poteva essere utilizzata per aggravare la pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità di fronte a una motivazione dei giudici di merito lineare e completa. La Corte ha confermato che la condotta del Volpi comprendeva fuga all'atto dell'alt, guida pericolosa a velocità elevata con manovre spericolate e successivo tentativo di fuga a piedi durante il quale uno dei militari veniva spintonato: elementi idonei a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche se l'azione non ha avuto esito impeditivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato alla luce dell'indirizzo delle Sezioni Unite (udienza 30/03/2023, proc. Sabbatini), secondo il quale per riconoscere la recidiva reiterata è sufficiente che, al momento del nuovo reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive rilevanti e che ciò sia adeguatamente motivato; i giudici di merito hanno motivato la sussistenza della recidiva reiterata sulla base dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte d'appello ha ritenuto che il fatto riferito non fosse previsto dalla legge come reato ai sensi di questa disposizione e ha quindi assolto l'imputato rispetto a quella contestazione.
art. 337 cod. pen.
La norma è stata applicata in relazione al reato residuo contestato: la giurisprudenza richiamata e la motivazione di merito interpretano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in senso tale da ricomprendere il divincolarsi, lo strattonare o l'impiego di forza per sottrarsi all'azione dei pubblici ufficiali, anche se tale condotta non abbia concretamente impedito l'atto dell'ufficio.
art. 99 cod. pen.
Applicato in funzione di aggravamento per la recidiva reiterata: i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti elementi per ritenere una crescente pericolosità dell'imputato e hanno motivato l'aggravio in base ai precedenti definitivi, conforme alla soluzione indicata dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione globale dei fatti semplicemente proponendo una diversa lettura se la motivazione dei giudici di merito è chiara e coerente; i vizi devono essere di diritto o di motivazione grave e illogica.
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può integrarsi anche quando la condotta sia costituita da fuga, guida pericolosa e successivo divincolarsi/strattonare: non è necessario che la resistenza abbia efficacemente impedito l'atto dell'ufficio, è sufficiente l'uso della forza o della minaccia nell'intento di sottrarsi.
- La nozione di 'mentre compie l'atto del suo ufficio' comprende le fasi immediatamente anteriori e successive all'atto se direttamente funzionali al suo impedimento o alla sua completezza.
- La recidiva reiterata può essere riconosciuta se, al momento del nuovo reato, l'imputato è gravato da più condanne definitive significative e la motivazione dimostra che tali precedenti evidenziano una maggiore pericolosità sociale; secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, non è sempre necessario che la recidiva sia stata già dichiarata in un precedente processo.
- Nel valutare la gravità della condotta e l'applicabilità di aggravanti, i giudici di merito possono considerare la vicinanza temporale e la natura dei precedenti per desumere l'inefficacia deterrente delle condanne passate.
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