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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15677 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello, ritenendo invalida e tardiva la notificazione effettuata presso la sede della società anziché presso il domicilio eletto dai procuratori costituiti. L'Agenzia ha sostenuto che, anche qualificando la notificazione come nulla, la successiva costituzione in giudizio della società ne avesse sanato il vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, nel processo tributario, il luogo di notificazione dell'appello è disciplinato in via speciale dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, e non dall'art. 330 c.p.c. La notificazione eseguita presso la sede della società invece che presso il domicilio eletto era nulla, ma non inesistente, poiché il luogo della notificazione non costituisce elemento essenziale dell'atto. La nullità è stata sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della società, anche se effettuata per eccepire il vizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame del merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17

    La notificazione può essere effettuata "nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio" soltanto in mancanza di elezione di domicilio.

    Nel processo tributario la norma disciplina in via speciale il luogo delle notificazioni e prevale sull'art. 330 c.p.c. Se la parte ha eletto domicilio, la notificazione deve essere eseguita presso tale domicilio; in caso contrario può essere effettuata presso la residenza o la sede dichiarata.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La nullità degli atti processuali può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, anche mediante la costituzione della parte destinataria.

  • Codice di procedura civile, art. 160

    I vizi della notificazione che riguardano il luogo o le modalità dell'atto determinano, in linea generale, nullità e non inesistenza, quando esista comunque un collegamento con il destinatario o l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice; la rinnovazione può sanare il vizio con gli effetti previsti dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 330

    La norma disciplina in generale il luogo di notificazione delle impugnazioni, ma non trova applicazione prioritaria quando una disciplina speciale, come l'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, regola il processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre applicare anzitutto la disciplina speciale del D.Lgs. n. 546/1992, che prevale sulle regole generali del codice di procedura civile.
  • La notificazione eseguita in un luogo errato è normalmente affetta da nullità, non da inesistenza, purché l'atto sia comunque riconducibile al destinatario o abbia raggiunto il suo scopo.
  • La costituzione in giudizio della parte destinataria può sanare retroattivamente la nullità della notificazione, anche quando la costituzione sia avvenuta esclusivamente per contestare il vizio.
  • La sanatoria della notificazione consente al giudice di esaminare il merito dell'impugnazione, evitando che un errore formale determini automaticamente l'inammissibilità del giudizio.
  • Nonostante la possibile sanatoria, è opportuno notificare gli atti presso il domicilio eletto o dichiarato dalla parte, verificando con attenzione eventuali variazioni del domicilio professionale o processuale.

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