Sentenza n. 13679/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - della determinazione di Aeroporti di Roma S.p.A. del 09.12.2024 di aggiudicazione nei confronti di Poltrona Frau S.p.a. del Lotto n. 1 (C.I.G. B207C8324F - “Sistemi divani su barra”) del procedimento di gara indetto per l’affidamento dell’appalto di fornitura di sistemi di sedute per l’aeroporto di “L. Da Vinci” di Fiumicino, nonché della relativa comunicazione adottata ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023 pervenuta in pari data; - di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento ai verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 23.07.2024, n. 2 del 06.09.2024, n. 3 del 7.10.2024, n. 4 del 17.10.2024, n. 5 del 24.10.2024, n. 6 del 31.10.2024, n. 7 del 25.11.2024, n. 8 del 05.12.2024, nonché, ove e per quanto occorrer possa, al bando e al disciplinare di gara; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto da X Office S.r.l., - della determinazione di esclusione della società X Office S.r.l. dal Lotto 1 (C.I.G. B207C8324F - “Sistemi divani su barra”) del procedimento di gara indetto da Aeroporti di Roma S.p.A. per l’affidamento dell’appalto di fornitura di sistemi di sedute per l’aeroporto di “L. Da Vinci” di Fiumicino, comunicata in data 29.01.2025 sulla piattaforma della stazione appaltante, nonché ad ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla determinazione di Aeroporti di Roma S.p.A. del 09.12.2024 di aggiudicazione nei confronti di Poltrona Frau S.p.A. del Lotto n. 1 (C.I.G. B207C8324F - “Sistemi divani su barra”), nonché, ove e per quanto occorrer possa, al bando e al disciplinare di gara; - di tutti gli altri atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura di sistemi di sedute per l'aeroporto di Fiumicino e successivo provvedimento di esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
X Office S.r.l. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l'aggiudicazione del Lotto 1 disposta da Aeroporti di Roma S.p.A. in favore di Poltrona Frau S.p.A. e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di esclusione dalla procedura. Il giudizio era stato sospeso dal TAR, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., in attesa della definizione dell'appello proposto dalla ricorrente contro una precedente sentenza del medesimo Tribunale, poi respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6281 del 30 luglio 2025. Venuta meno la causa di sospensione, nessuna delle parti ha presentato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza l'istanza di fissazione dell'udienza necessaria per la prosecuzione del processo. La ricorrente ha espressamente riconosciuto tale omissione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto l'intero giudizio, comprendente sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza dopo la cessazione della causa di sospensione abbia carattere perentorio e che la sua inosservanza determini l'estinzione del processo. La mancata presentazione dell'istanza da parte di tutte le parti ha quindi impedito la prosecuzione del giudizio, senza esame dei motivi relativi all'aggiudicazione e all'esclusione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata la natura della pronuncia e l'omissione comune a tutte le parti.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
In caso di sospensione del giudizio, la prosecuzione richiede la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione; il termine è perentorio e la sua inosservanza determina l'estinzione del processo.
art. 85 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo sospeso viene riattivato dal venir meno della causa di sospensione, la parte interessata alla prosecuzione deve presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina tale venir meno.
- Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la prosecuzione del giudizio sospeso è perentorio; la sua inosservanza determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione per mancata riattivazione del giudizio sospeso comprende il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti nello stesso processo.
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