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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22149/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo di 9.500 euro. Il ricorrente censura la mancata motivazione sulla pertinenzialità del denaro rispetto al reato di finanziamento abusivo (art. 132 d.lgs. 385/1993), sostenendo che non vi fosse rapporto diretto tra la somma sequestrata e l'illecito e che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le allegazioni difensive circa la natura e l'origine delle somme (versamenti su conto aziendale di oltre 30.000 euro). Denuncia altresì contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni sul rischio di reiterazione e sulla gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sequestro era legittimamente disposto non solo come sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., ma anche quale misura prodromica alla confisca del profitto del reato ex art. 321, comma 2, c.p.p. Sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che, quando il denaro è qualificato come profitto del reato e rappresenta un accrescimento patrimoniale, la confisca diretta (e il relativo sequestro) non richiede la prova della diretta coincidenza materiale delle specifiche banconote con quelle provenienti dall'illecito. Per tali ragioni la censura sulla mancata illustrazione della pertinenzialità non è idonea ad annullare il provvedimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 132 d.lgs. 385/1993

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus per il reato di finanziamento abusivo richiamato dall'art. 132 TUB, giustificando il sequestro delle somme come profitto e/o mezzo per la reiterazione dell'illecito.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro è stato disposto sia ai sensi del comma 1 (sequestro impeditivo di cose pertinenti al reato) sia ai sensi del comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato), con prevalente rilevanza della finalità prodromica alla confisca del profitto.

  • art. 416 c.p.

    Nel procedimento è stata esclusa la sussistenza del reato associativo contestato (art. 416 c.p.) quanto all'ordinanza del riesame, sebbene la questione fosse oggetto di valutazioni precedenti in altri uffici giudiziari.

  • Sezioni Unite, sent. Lucci Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Rv. 264437 - 01)

    Principio secondo cui la confisca diretta di somme di denaro costituenti profitto del reato non richiede la prova della coincidenza materiale delle banconote con quelle provenienti dall'illecito: rileva l'accrescimento patrimoniale complessivo del responsabile.

  • Sezioni Unite, sent. n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037 - 01)

    Conferma e sviluppo del principio di fungibilità del denaro: la confisca diretta del profitto in moneta è possibile senza identificare le specifiche banconote e senza che la presenza di altre risorse monetarie nel patrimonio del reo osti alla misura.

Massime di principio

  • Se il sequestro è disposto anche come prodromo alla confisca del profitto del reato, non è necessario dimostrare che le specifiche banconote sequestrate derivino materialmente dall'illecito: conta l'accrescimento patrimoniale complessivo.
  • La qualificazione del denaro come "profitto" del reato permette il sequestro diretto e la successiva confisca diretta, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite, riducendo l'efficacia delle obiezioni basate sulla mancanza di pertinenzialità materiale.
  • In sede di riesame cautelare, la mancata esplicita motivazione sul nesso banconote-reato può essere non decisiva se il provvedimento originario (GIP) e la contestazione indicano plausibilmente che le somme costituiscano proventi o mezzi per la reiterazione del reato.
  • Le impugnazioni che lamentano carenze di motivazione devono mostrare un vizio specifico e rilevante: censure generiche sulla pertinenzialità del denaro sono meno efficaci quando sussistono indicazioni circostanziali dell'accrescimento illecito.
  • Il rischio di reiterazione dell'attività illecita e l'utilizzabilità delle somme per proseguire l'attività criminosa possono essere elementi idonei, ove adeguatamente motivati, a giustificare il mantenimento del sequestro.

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