Cassazione Penale, Ordinanza n. 36753/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso privo di specificità quanto al primo motivo e manifestamente infondato quanto al secondo, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e non illogica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Novara, confermando la sua responsabilità per più reati in continuazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità e ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nel reato di cui all'art. 651 c.p. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già svolte in appello e prive di specificità; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato perché la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di motivazione illogica o mancante, non ravvisata nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato quale base della contestazione dei reati in continuazione
art. 337 c.p.
reato oggetto della condanna di merito richiamata nell'ordinanza
art. 94 c.p.
richiamato tra le norme che identificano uno dei reati contestati nel giudizio di merito
art. 582 c.p.
richiamato tra le norme che identificano uno dei reati contestati nel giudizio di merito
art. 495 c.p.
richiamato tra le norme che identificano uno dei reati contestati nel giudizio di merito
art. 651 c.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la diversa riqualificazione del fatto
art. 62-bis c.p.
implicitamente richiamato dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche
art. 99 c.p.
implicitamente richiamato dal motivo relativo alla recidiva
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, poiché un simile motivo difetta del requisito di specificità.
- La censura sulla motivazione è inammissibile quando non si confronta in modo critico e argomentato con la decisione impugnata, limitandosi a riproporre tesi già esaminate.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio sull'esclusione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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