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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13182/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2006. La commissione regionale aveva confermato, per quanto qui rileva, due riprese: l'indebita deduzione di minusvalenze patrimoniali connesse alla dismissione della partecipazione in una joint venture con una società cinese e l'indebita deduzione di costi commerciali ritenuti non di competenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) motivazione apparente sulla ritenuta non idoneità della documentazione prodotta a giustificare la risoluzione anticipata della joint venture e la minusvalenza; (2) ultrapetizione e violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR valorizzato la diversa denominazione della società cinese senza che tale contestazione fosse stata mossa dall'Ufficio; (3) violazione degli artt. 122 e 123 c.p.c. per non avere il giudice disposto la traduzione dei documenti in lingua straniera; (4) omesso esame e violazione della disciplina fiscale sulla deducibilità della minusvalenza, anche con riferimento alla participation exemption; (5) omessa motivazione sulla ripresa relativa ai costi commerciali, per non avere la CTR considerato la documentazione allegata e le difese della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti della motivazione, i primi quattro motivi relativi alla ripresa sulla minusvalenza da joint venture, ritenendo erronea e apparente la motivazione della CTR nella parte in cui aveva considerato inutilizzabili i documenti in lingua straniera senza disporne la traduzione e senza valutarne il contenuto; ha inoltre osservato che l'incertezza sul nome della società cinese non era decisiva, trattandosi di mero argomento di prova. Il quinto motivo è stato invece rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte, perché la motivazione della CTR sui costi commerciali non era apparente né omessa e, per il resto, la censura mirava a una rivalutazione del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla se solo apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare nullità della sentenza e vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di documenti decisivi; la Corte ha distinto il vizio denunciabile dal mero riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzo di fatti non allegati dall'Ufficio; la censura non è stata decisiva nei termini prospettati.

  • artt. 122 e 123 c.p.c.

    nei processi in lingua italiana i documenti in lingua straniera non sono inutilizzabili; il giudice ha facoltà, e in presenza di contestazioni anche necessità, di disporne la traduzione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione effettiva della decisione.

  • artt. 87 e 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati dalla ricorrente come base della deducibilità della minusvalenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i documenti prodotti in lingua straniera non sono automaticamente inutilizzabili: il giudice non può escluderli solo perché non tradotti, ma deve valutarne il contenuto e, se necessario, disporne la traduzione.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contiene argomentazioni solo grafiche o meramente assertive che non rendono percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il vizio di motivazione apparente si configura quando il giudice affermi una conclusione senza confrontarsi effettivamente con le prove offerte dalle parti e senza spiegare perché le ritenga inattendibili o irrilevanti.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti di causa.
  • Un elemento di incertezza meramente formale o descrittiva, se non incide sull'identificazione del soggetto o del rapporto controverso, non è di per sé decisivo per escludere la prova del fatto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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