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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7988/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge in relazione all'art. 633 c.p., sostenendo che non vi fu invasione perché era entrato legittimamente in possesso dell'appartamento (ricevuto in comodato dalla usufruttuaria), vi aveva trasferito la residenza da oltre vent'anni e pagava le utenze; quindi la prosecuzione della permanenza non sarebbe penalmente rilevante anche dopo la sopravvenuta volontà contraria dell'avente diritto; 2) errore nella determinazione della pena (riferimento all'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000), lamentando che la sanzione irrogata era distante dal minimo edittale nonostante la sua incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato sotto il profilo della violazione della legge penale. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di invasione di terreni o edifici richiede l'introduzione dall'esterno in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione; non sussiste quindi se il soggetto era entrato legittimamente e ha poi proseguito la permanenza contro la volontà sopravvenuta dell'avente diritto. Nel caso di specie la permanenza di Macchia per circa vent'anni, la manifestazione di consenso originario (anche da parte della erede per un periodo) e i lunghi intervalli temporali tra decesso della de cuius, intimazione al rilascio e querela hanno indotto la Corte a ritenere assente l'elemento materiale del reato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e sono cadute le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma richiedendo per il reato l'introduzione dall'esterno e la mancanza di possesso o detenzione: non è configurabile quando l'occupante sia entrato legittimamente e poi abbia proseguito la permanenza contro la volontà sopravvenuta dell'avente diritto.

  • art. 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000

    art. 52 d.lgs. n. 274/2000

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ha esaminato nel merito la questione sanzionatoria essendo venuto meno il fatto penalmente rilevante.

  • art. 606, comma 2-bis, codice di procedura penale

    art. 606, comma 2-bis c.p.p.

    La Corte ha valutato la denunciata violazione di legge ai sensi di questa disposizione, che disciplina i motivi di ricorso per cassazione in tema di decisione impugnata.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamata per spiegare la procedura di trattazione scritta del processo in Cassazione, dato che non è stata richiesta discussione orale.

Massime di principio

  • Il reato di invasione di terreni o edifici richiede l'introduzione dall'esterno in un bene altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: chi è entrato legittimamente e ha poi proseguito la permanenza contro la volontà sopravvenuta dell'avente diritto generalmente non commette il reato.
  • La qualificazione civilistica del rapporto (ospitalità, comodato, usufrutto, nuda proprietà) è meno decisiva del fatto materiale del consenso iniziale e della durata e modalità della permanenza: elementi fattuali quali trasferimento di residenza, pagamento delle utenze e lunga convivenza rafforzano l'idea di possesso originario.
  • I ritardi dell'avente diritto nel pretender il rilascio (intervalli lunghi tra eventi come decesso, intimazione e querela) possono essere valutati dal giudice come indice di tolleranza/consenso e incidere sulla configurabilità del reato.
  • Se si trova in una situazione analoga, è importante documentare il titolo o il consenso iniziale (accordi, comunicazioni, testimoni), la durata della permanenza e ogni atto di esercizio della detenzione/possesso (residenza, utenze, lavori), perché questi elementi sono determinanti per la valutazione penale.
  • Quando si contesta la sussistenza del reato è opportuno sollevare subito le questioni di fatto e prova in sede di merito; se l'azione penale procede, la mancanza dell'elemento dell'introduzione dall'esterno è motivo idoneo per chiedere l'annullamento della condanna.
  • La questione della pena e della sua determinazione va considerata separatamente: anche se sussistessero profili di colpevolezza, circostanze personali e normative mitiganti possono essere invocate, ma diventano irrilevanti se il fatto non è penalmente integrato.

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