Cassazione Civile, Ordinanza n. 20139/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ricevuto una Certificazione Unica nella quale una compagnia assicurativa attestava di avergli corrisposto, nell'anno d'imposta 2017, compensi lordi e una corrispondente ritenuta d'acconto, mentre egli sosteneva che in realtà nessuna somma gli fosse stata pagata. Aveva quindi promosso giudizio per ottenere l'accertamento della situazione e coinvolto l'Agenzia delle Entrate affinché ne fosse resa edotta. In primo grado la domanda era stata rigettata, anche sul rilievo della mancata prova dei fatti allegati. In appello il Tribunale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile perché la sentenza del Giudice di Pace, in ragione del valore della controversia, era da considerare resa secondo equità necessaria; pertanto, erano proponibili solo motivi di appello limitati alla violazione di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia, mentre i motivi dedotti dal soccombente erano stati ritenuti attinenti a errori di giudizio e non a tali vizi. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 24 Cost. per avere la regola sul riparto dell'onere della prova inciso sul diritto di difesa; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata applicazione del criterio generale dell'onere probatorio; violazione della disciplina sui rapporti tra sostituto e sostituito d'imposta di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322/1998, ritenuta principio regolatore della materia tributaria; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la dedotta violazione del riparto dell'onere della prova integra un errore di giudizio su un principio di diritto sostanziale, e non una violazione di norme processuali né di principi regolatori della materia; inoltre, nel caso concreto non veniva in rilievo la struttura generale del rapporto di sostituzione d'imposta, ma soltanto la denuncia di una falsa attestazione di pagamenti mai eseguiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non costituiva una autonoma censura, ma dipendeva dalla sperata fondatezza degli altri motivi. Non è stata adottata pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
la Corte esclude che ogni preteso errore nella distribuzione dell'onere della prova si traduca, di per sé, in violazione del diritto di difesa.
art. 2697 c.c.
la violazione della regola sull'onere della prova è qualificata come errore di giudizio sul diritto sostanziale, non come vizio del procedimento né come violazione di un principio regolatore della materia.
art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322 del 1998
la disciplina del sostituto d'imposta non assume rilievo come principio strutturale della materia quando la contestazione riguarda solo la falsa attestazione di pagamenti non avvenuti.
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché priva di autonoma consistenza, dipendendo integralmente dall'accoglimento del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La violazione del riparto dell'onere della prova, di regola, integra un errore di giudizio sul diritto sostanziale e non una violazione delle norme sul procedimento o dei principi regolatori di una materia, quando la controversia non presenti una specifica disciplina che ne faccia elemento strutturale.
- Perché il vizio relativo all'onere della prova possa assumere rilievo nel giudizio di equità necessaria, non basta invocare in modo astratto il diritto di difesa: occorre che l'errore investa effettivamente un principio fondamentale della materia o la sua conformazione strutturale.
- La semplice contestazione di una falsa attestazione di pagamenti in ambito fiscale non trasforma automaticamente la disciplina del sostituto d'imposta in un principio regolatore della materia idoneo a fondare l'appello oltre i limiti propri del giudizio di equità.
- Anche i fatti negativi possono essere provati, in via indiretta o presuntiva, sicché non è sufficiente allegare di dover dimostrare l'inesistenza di un pagamento per sostenere che la tutela difensiva sia stata resa impossibile.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando si limita a presupporre la fondatezza dei motivi principali senza esporre un'autonoma critica alla regolazione delle spese stessa.
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