Sentenza del 14/03/2016 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Varese
PROCESSO TRIBUTARIO - Rigetto istanza di autotutela - Atto impositivo definitivo - Ammissibilità ricorso solo per vizi di illegittimità - Esclusione vizi di infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a rimettere in discussione il merito dell’avviso di accertamento ormai definitivo, anziché a far valere specifici profili di illegittimità del rigetto dell’autotutela.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendo sostanzialmente di riesaminare la fondatezza e la legittimità dell’avviso di accertamento. Tuttavia, l’atto impositivo era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. Il ricorso contro il diniego di autotutela non può essere utilizzato come rimedio sostitutivo dell’ordinaria impugnazione dell’accertamento e può riguardare soltanto eventuali vizi propri di illegittimità del diniego o dell’attività amministrativa, non la fondatezza del tributo ormai definito.
Norme richiamate
Principi in materia di autotutela tributaria e impugnazione del diniego di autotutela
Il ricorso può far valere soltanto eventuali profili di illegittimità.
Il diniego di autotutela è impugnabile esclusivamente per vizi propri di illegittimità, mentre non consente di contestare nuovamente la fondatezza dell’atto impositivo divenuto definitivo.
Principio della definitività dell’atto impositivo per mancata impugnazione
Atto impositivo definitivo
Se l’avviso di accertamento non viene impugnato nei termini, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione mediante una successiva istanza di autotutela e il ricorso contro il suo rigetto.
Massime di principio
- L’autotutela non costituisce un mezzo alternativo o sostitutivo dell’impugnazione ordinaria dell’avviso di accertamento.
- Una volta divenuto definitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione, non è normalmente possibile contestarne nuovamente la fondatezza tramite il rigetto dell’autotutela.
- Il ricorso contro il diniego di autotutela deve indicare specifici vizi di illegittimità del diniego o dell’azione amministrativa; la mera riproposizione delle contestazioni sul merito dell’accertamento rende il ricorso inammissibile.
- Per tutelarsi, il contribuente deve impugnare tempestivamente l’atto impositivo, senza fare affidamento sulla successiva presentazione di un’istanza di autotutela.
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