Sentenza del 22/01/2018 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Notifiche avvenute prima del 10 settembre 2017 - Appello notificato dall'Agenzia delle entrate a mezzo di invio raccomandato mediante soggetti diversi dalle Poste Italiane - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile, poiché la notificazione eseguita anteriormente al 10 settembre 2017 tramite un operatore diverso da Poste Italiane non era conforme alla disciplina allora vigente. La liberalizzazione successiva non poteva sanare retroattivamente il vizio della notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato l'atto di appello, prima del 10 settembre 2017, mediante una raccomandata inviata tramite un soggetto diverso da Poste Italiane. La questione riguardava la validità della notificazione, poiché l'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 riservava al fornitore del servizio postale universale, allora Poste Italiane, gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie. Le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 124/2017 hanno liberalizzato il servizio, ma con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Norme richiamate
Art. 4 del d.lgs. n. 261/1999
Prima del 10 settembre 2017 riservava al fornitore del servizio postale universale, individuato in Poste Italiane, gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie.
Art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 124/2017
Ha modificato il regime di riserva e liberalizzato i servizi postali interessati con decorrenza dal 10 settembre 2017; tale disciplina non è stata applicata retroattivamente alle notifiche anteriori.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione postale occorre applicare la normativa vigente alla data in cui la notificazione è stata effettuata.
- Per gli atti amministrativi e giudiziari notificati prima del 10 settembre 2017, l'utilizzo di un operatore diverso da Poste Italiane poteva comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Una successiva modifica legislativa che liberalizza il servizio postale non sana automaticamente le notificazioni eseguite in precedenza secondo modalità allora non consentite.
- Quando la legge riserva una specifica attività a un soggetto qualificato, l'inosservanza della riserva può incidere direttamente sulla validità dell'atto processuale e sui termini per impugnare.
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