Sentenza n. 2486/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ingiunzione alla demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione di un piccolo fabbricato realizzato senza autorizzazioni, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha dedotto: la violazione degli artt. 26 l.r. 37/1985 e 13 l. 47/1985, sostenendo che l'ordine di demolizione fosse stato adottato mentre era pendente un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001; la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, per la mancata notifica dell'ordinanza al fratello proprietario del terreno; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il terreno ricadeva in una zona urbanistica di recupero, sottoposta anche a vincolo paesaggistico e sismico. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato il diniego definitivo dell'istanza di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. La prima censura è stata ritenuta infondata perché l'ordinanza era stata emessa e pubblicata il 23 luglio 2024, mentre l'istanza di sanatoria era stata presentata soltanto il 25 luglio 2024; pertanto, al momento dell'adozione dell'atto, non vi era alcuna sanatoria pendente. Anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata respinta: l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, sicché l'omissione della partecipazione procedimentale non rileva quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente, inoltre, non aveva contestato l'abusività delle opere e nel frattempo era intervenuto il diniego della sanatoria. È stata respinta anche la censura sulla mancata notifica al proprietario del terreno. La notifica dell'ordine di demolizione al responsabile dell'abuso è sufficiente, poiché l'ordine ha natura ripristinatoria e mira alla rimozione dell'opera abusiva; la mancata notifica al proprietario non incide sulla legittimità dell'atto, ma impedisce all'amministrazione di esigere da quel proprietario l'ottemperanza e di acquisire gratuitamente il bene in suo danno se egli era ignaro dell'ordine. Il responsabile dell'abuso resta invece obbligato alla demolizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
istanza per il rilascio di autorizzazione in sanatoria
La pendenza dell'istanza di sanatoria rileva ai fini dell'efficacia dell'ordine di demolizione solo se l'istanza è stata presentata prima dell'adozione del provvedimento; nel caso concreto l'istanza è stata presentata dopo l'ordinanza.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva ... dev’essere notificata all’autore dell’abuso e al proprietario del terreno se non sono la stessa persona
Secondo il TAR, per la legittimità dell'ordine di demolizione è sufficiente la notifica al responsabile dell'abuso. La mancata notifica al proprietario non invalida l'ordine, ma limita la possibilità di pretenderne l'esecuzione dal proprietario e di acquisire il bene in suo danno.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione dell’avvio del procedimento
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando l'atto è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 26 l.r. 37/1985
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della sanatoria sull'ordine di demolizione, ma ritenuto non applicabile al caso concreto perché l'istanza di sanatoria è successiva all'ordinanza.
art. 13 l. 47/1985
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pendenza della sanatoria, senza accoglimento della censura.
Massime di principio
- L'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 può incidere sull'ordine di demolizione solo se è già pendente al momento dell'adozione dell'ordinanza; una domanda presentata successivamente non rende illegittimo il provvedimento già adottato.
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto dovuto e vincolato; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità dell'atto quando sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- Per la validità dell'ordine di demolizione è sufficiente la notificazione al responsabile dell'abuso. La mancata notificazione al proprietario del terreno non invalida l'ordine, ma impedisce all'amministrazione di pretenderne l'ottemperanza dal proprietario inconsapevole e di disporre l'acquisizione gratuita del bene in suo danno.
- Il responsabile dell'abuso è tenuto a demolire l'opera anche quando l'ordine sia stato notificato soltanto a lui; l'omessa notifica al proprietario rileva esclusivamente ai fini dell'efficacia dell'atto nei confronti di quest'ultimo e della successiva acquisizione dell'area.
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