Ordinanza n. 4136/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l'assunzione di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte relativa ai limiti massimi di età, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando di concorso indetto dal Ministero dell'Interno per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, contestando in particolare la previsione dell'art. 2 della lex specialis che stabilisce il limite massimo di età di 26 anni per i concorrenti provenienti dalla vita civile e per alcune categorie riservate, di 25 anni per i volontari in ferma prefissata, con elevazione correlata al servizio militare prestato entro il limite di tre anni. Sono stati impugnati anche il provvedimento di modifica del calendario concorsuale, il regolamento ministeriale sui limiti di età e la disposizione dell'ordinamento della Polizia di Stato che rinvia al regolamento per la determinazione del limite anagrafico. È stata chiesta la sospensione degli atti, l'ammissione alla procedura e alle successive fasi concorsuali, nonché il risarcimento in forma specifica mediante ammissione con riserva.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto di non doversi discostare dal proprio consolidato orientamento, secondo cui il limite massimo di 26 anni previsto per il concorso da allievo agente della Polizia di Stato, anche con riferimento ai militari in servizio o in congedo, non è irragionevole né discriminatorio. Il limite è stato ritenuto giustificato, nell'ambito della discrezionalità legislativa, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, connotate da compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e da mansioni esecutive svolte dopo selezione, addestramento e formazione. Di conseguenza, il TAR non ha confermato l'ammissione con riserva già disposta con decreto cautelare monocratico e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione.
art. 2 del bando di concorso
aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto ... il 26° anno di età
La previsione della lex specialis stabilisce i limiti massimi di età per la partecipazione al concorso, ritenuti legittimi dal TAR in sede cautelare.
D.M. n. 103 del 13/07/2018, art. 1
La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.
Il regolamento ministeriale fissa il limite massimo di 26 anni per la partecipazione al concorso da allievo agente; la previsione è stata ritenuta, allo stato del giudizio cautelare, non irragionevole né discriminatoria.
art. 6 d.P.R. n. 335/1982
età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento
La disposizione individua il requisito anagrafico per la nomina ad agente della Polizia di Stato mediante rinvio alla disciplina regolamentare.
Massime di principio
- Il limite massimo di 26 anni per la partecipazione al concorso da allievo agente della Polizia di Stato, anche con riferimento ai militari in servizio o in congedo, non è di per sé irragionevole o discriminatorio quando è collegato alle caratteristiche delle funzioni di polizia, alle mansioni esecutive e alla necessità di addestramento e formazione successivi alla selezione.
- Nella determinazione dei requisiti anagrafici per l'accesso ai ruoli iniziali della Polizia di Stato opera una sfera di discrezionalità legislativa e regolamentare, sindacabile solo in presenza di limiti manifestamente irragionevoli o discriminatori.
- In sede cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione e non confermare un'ammissione con riserva precedentemente disposta in via monocratica quando l'orientamento giurisprudenziale consolidato esclude, allo stato degli atti, l'illegittimità della clausola concorsuale contestata.
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