Cassazione Penale, Sentenza n. 904/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d\'appello che confermava la responsabilità per appropriazione indebita (somme ricevute nello svolgimento dell\'attività di spedizioniere destinate al pagamento di oneri doganali). I motivi dedotti: 1) nullità per notifica del decreto di citazione per l\'appello effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto; 2) vizio di motivazione e falsa applicazione delle norme sull\'ammissione alla messa alla prova; 3) carenza degli elementi del reato di appropriazione indebita (mancanza di altruità, di appropriazione e di dolo di profitto); 4) vizio nella determinazione degli aumenti per continuazione; 5) eccessiva provvisionale liquidata alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: la nullità per notifica irrituale non era stata tempestivamente eccepita in appello dal difensore e si trattava di vizio superabile per conoscenza del giudizio; il rigetto della messa alla prova era fondato su adeguata valutazione prognostica (biografia criminale e modalità della condotta); la qualificazione dell\'appropriazione indebita era correttamente motivata dalla sussistenza di un vincolo specifico di destinazione delle somme (denaro destinato al versamento di imposte doganali) e dalla violazione del vincolo fiduciario; le censure sulla misura degli aumenti per continuazione e sulla provvisionale erano infondate o non sindacabili in sede di legittimità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Usata per inquadrare i vizi di motivazione e le ipotesi di violazione di legge dedotte; la Corte ha ritenuto i profili di nullità non tempestivamente reclamati e le censure sulla motivazione inammissibili o infondate.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che le eccezioni procedurali non sollevate tempestivamente in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
art. 646 cod. pen.
Norma incriminatrice dell\'appropriazione indebita; la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede per il denaro l\'esistenza di un vincolo specifico di destinazione per configurare il reato.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la valutazione prognostica della pericolosità e della possibilità di rieducazione nel contesto della messa alla prova; la valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
art. 581 comma 1; art. 591
Richiamati in relazione al requisito di specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha rilevato l\'a-specificità dei cavi promiscui sulla motivazione e la conseguente inammissibilità di parte delle censure.
art. 168 bis cod. pen.; art. 464 quater cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla messa alla prova e all\'istruttoria; la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse adeguatamente motivato.
codice civile
art. 1782 (richiamato dal ricorrente)
Centrale nella discussione civilistica sul vincolo di destinazione; la Corte ha valorizzato il vincolo di scopo come elemento qualificante per l\'altruità delle somme.
Massime di principio
- Eccezioni processuali relative a nullità o a difetti di notifica devono essere sollevate tempestivamente nel grado in cui sorgono; il mancato reclamo in udienza equivale spesso a rinuncia.
- L\'ammissione alla messa alla prova per un maggiorenne è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito e la valutazione prognostica sulla rieducazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- Per il reato di appropriazione indebita riguardante somme di denaro, non basta il mero mancato versamento: occorre dimostrare un vincolo specifico di destinazione e la distrazione delle somme in violazione di tale vincolo.
- I motivi di ricorso devono essere specifici: le censure promiscue che lamentano genericamente mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sono suscettibili di inammissibilità per difetto di specificità.
- La quantificazione degli aumenti per continuazione può essere contenuta dal giudice; solo quando l\'aumento comporti un effetto assimilabile al cumulo materiale la motivazione deve essere particolarmente dettagliata.
- La liquidazione di una provvisionale a favore della parte civile, essendo provvisoria e di natura discrezionale, difficilmente è sindacabile in sede di legittimità.
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