Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che convalidava il provvedimento del Questore di Firenze (15/12/2022) ai sensi dell'art. 6 L. 13/12/1989 n. 401, che imponeva il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive per 5 anni e l'obbligo di presentazione presso la Questura per la stessa durata. Il ricorrente deduceva: 1) illogicità della motivazione circa la necessità dell'obbligo di presentazione alla Questura, considerata l'emissione di biglietti nominativi e i controlli agli ingressi; omissione di valutazione della rilevanza del precedente Daspo del 2006 (distanza temporale di 16 anni) e della sussistenza effettiva della pericolosità, attesa l'assenza di danni o lesioni direttamente provocati dall'azione contestata; 2) difetto di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata, non affrontata nel merito dall'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata nel rilevare la pericolosità del comportamento del ricorrente, posto in concorso con altri, consistente nel superamento della recinzione e nel partecipare a scontri violenti, anche armato di asta porta bandiera, con precedenti episodi del 27/09/2014 che avevano provocato lesioni. La Corte ha richiamato che la convalida del provvedimento del Questore riguarda unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., pertanto non è necessario che il giudice motivi sul divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. Ha inoltre ritenuto infondata l'obiezione circa l'inutilità dell'obbligo di firma in ragione dei biglietti nominativi, osservando che disordini possono avvenire anche fuori dello stadio e che i controlli non eliminano logicamente ogni rischio. Quanto alla memoria difensiva, la Corte ha ritenuto che la sua menzione e il complessivo tenore dell'ordinanza dimostrino l'esame delle deduzioni e l'implicita esclusione della loro fondatezza, sicché non sussiste un concreto vulnus del diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La convalida del provvedimento del Questore, ai fini del sindacato del giudice, riguarda l'imposizione dell'obbligo di presentazione presso la polizia; il giudice non è tenuto a motivare sul divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive.
Cass. Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 (Marchesini e altro)
Precisa che l'oggetto della convalida è l'obbligo di presentazione e che il giudice non deve motivare sul divieto di accesso.
Cass. Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 (P.M. in proc. Balducci)
Richiamata come giurisprudenza coerente sulla materia delle misure preventive per manifestazioni sportive.
Cass. Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 (Antonello e altri)
Affermata la regola secondo cui il giudizio prognostico sulla pericolosità va formulato sulla base della gravità e delle modalità dei fatti, senza che lo stato di incensuratezza costitu sia ostacolo alla convalida.
Cass. Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 (Di Lonardo e altro)
Stabilisce che l'obbligo di motivare circa le memorie difensive si ritiene assolto anche quando risulti testualmente l'esame delle memorie e dal tenore complessivo del provvedimento emerga l'implicita esclusione della loro fondatezza.
Cass. Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (Luraschi)
Conferma i principi su esame implicito delle memorie e sulla motivazione in materia di convalida dei provvedimenti del Questore.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione riguarda primariamente l'esame della necessità e proporzionalità dell'obbligo di firma; il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive non richiede una motivazione separata da parte del giudice della convalida.
- La presenza di biglietti nominativi e controlli agli ingressi non esclude automaticamente l'utilità dell'obbligo di presentazione, poiché disordini possono verificarsi fuori dallo stadio e i controlli non garantiscono una sicurezza assoluta.
- Il giudizio prognostico sulla pericolosità si fonda sulla gravità e sulle modalità della condotta e sulla personalità dell'interessato; precedenti penali e comportamenti violenti in concorso con altri rafforzano la giustificazione della misura, anche se il precedente Daspo è remoto.
- L'omessa menzione dettagliata del contenuto di memorie difensive non configura automaticamente violazione del diritto di difesa se il provvedimento le cita e dal tenore complessivo risulta che sono state esaminate e ritenute infondate; per contestare ciò è necessario indicare in modo concreto quale diritto di difesa sia stato leso.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di convalida occorre proporre censure specifiche e dimostrare in concreto la carenza motivazionale o l'erroneità del giudizio prognostico, non mere allegazioni generiche.
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