Cassazione Penale, Ordinanza n. 30625/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava la quantificazione della pena e l'omessa sostituzione della pena detentiva. Il primo motivo deduceva vizi sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta generica e meramente vaga, senza indicare quale specifico passaggio motivazionale fosse viziato. Il secondo motivo contestava l'omessa sostituzione della pena detentiva; anche questo motivo è stato giudicato generico, perché la Corte di appello aveva già reso una motivazione specifica sul punto e non erano ravvisabili manifeste illogicità o contraddizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la sua manifesta infondatezza per genericità, osservando che la Corte territoriale aveva indicato più elementi a sostegno del discostamento dal minimo edittale. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto le doglianze generiche a fronte di una motivazione specifica della Corte di appello in tema di mancata sostituzione della pena detentiva, senza emergenti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche: non sono ammissibili doglianze generiche o vaghe che non individuino il preciso punto della motivazione ritenuto viziato.
- Quando la sentenza di merito ha motivato in modo puntuale sulla quantificazione della pena, il sindacato di legittimità non può essere sollecitato con contestazioni meramente assertive o non autosufficientemente circostanziate.
- La doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva è inammissibile se non si confronta con la motivazione specifica resa dal giudice di appello e non evidenzia manifeste illogicità o contraddizioni.
- La genericità del motivo di ricorso costituisce ragione sufficiente per dichiararne l'inammissibilità, soprattutto quando il provvedimento impugnato abbia già dato conto degli elementi valorizzati nella scelta sanzionatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →