Sentenza del 23/02/2018 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Poste private - Notifica atto tributario - Inesistenza - Poste Italiane - Fornitore esclusivo - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione eseguita tramite poste private è stata ritenuta nulla, in quanto effettuata da un soggetto privo del potere di svolgere quel servizio riservato. La decisione ha riconosciuto che tra le notificazioni riservate a Poste Italiane rientrano anche quelle relative agli atti tributari, sia sostanziali sia processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione di un atto tributario effettuata da una società di poste private. La censura si fondava sul fatto che, per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari sostanziali e processuali, Poste Italiane S.p.A. era considerata il fornitore esclusivo del servizio postale universale e dei servizi postali connessi alla notificazione ai sensi della legge n. 890/1982. Di conseguenza, l’utilizzo di un operatore privato non abilitato incideva sulla stessa esistenza giuridica della notificazione.
Norme richiamate
Legge n. 890/1982
Disciplina delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
La normativa è stata interpretata nel senso che le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari sostanziali e processuali rientravano nel servizio riservato al fornitore del servizio postale universale, individuato in Poste Italiane S.p.A.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario deve essere eseguita da un soggetto abilitato secondo la normativa applicabile al momento della notifica; l’utilizzo di un operatore privato non autorizzato può comportare l’invalidità della notificazione.
- Quando la legge riserva determinate notificazioni a uno specifico gestore del servizio postale universale, una notificazione eseguita da un diverso operatore non produce normalmente gli stessi effetti giuridici.
- La contestazione della notifica deve considerare la data in cui essa è stata effettuata, poiché l’ambito delle attività riservate a Poste Italiane e la disciplina degli operatori privati possono essere stati modificati da interventi legislativi successivi.
- È necessario distinguere tra l’invalidità della notificazione e la sanatoria derivante dalla conoscenza effettiva dell’atto o dalla tempestiva impugnazione, quando tali effetti siano riconosciuti dalla disciplina processuale applicabile.
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