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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27422/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra diverse sentenze per reati di rapina e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente censurava la motivazione come generica e insufficiente: il giudice avrebbe indicato solo elementi vaghi (omogeneità delle rapine, aree geografiche estese, commissione in concorso) senza effettuare una disamina specifica dei singoli fatti e senza dimostrare concretamente l'esistenza di un "unicum" progettuale necessario per configurare la continuazione ex art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la carenza della motivazione del giudice dell'esecuzione che non ha valutato singolarmente i fatti e non ha fornito indici concreti dell'unitarietà del disegno criminoso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio sull'istanza di applicazione della continuazione, con diversa composizione del giudice di rinvio, conformemente alla giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale per l'istanza in sede esecutiva relativa alla dichiarazione di continuazione tra reati già giudicati; impone che il giudice dell'esecuzione riconsideri i singoli fatti per verificare l'unitarietà progettuale.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: richiede che le violazioni siano frutto di un'anticipata e unitaria ideazione (identità del disegno criminoso) e non possono essere assimilate a una generica propensione o programma di vita delinquenziale.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova, anche mediante indici esteriori, di una progettazione unitaria delle condotte: non basta la somiglianza del reato o la reiterazione nel tempo.
  • Gli indici rilevanti sono: omogeneità del modus operandi, coincidenza del bene giuridico offeso, prossimità temporale degli eventi, sistematicità delle condotte, identità o riconducibilità dei concorrenti; tali elementi devono essere esplicitamente valutati e motivati.
  • Un giudizio che si limiti a rilievi generici (es. "tutte rapine in abitazione" o vasta area geografica) è insufficiente e può portare ad annullamento e rinvio.
  • Occorre distinguere tra "progetto criminoso" (continuazione) e "scelta di vita delinquenziale": la seconda non giustifica l'applicazione dell'art. 81 per l'effetto favorevole sulla sanzione.
  • In sede esecutiva il giudice deve riesaminare i provvedimenti di condanna comparando i fatti e motivando in relazione alla specifica unità progettuale; in caso di annullamento il rinvio può richiedere diversa composizione del giudice.
  • Per la parte pubblica: documentare e sottolineare elementi concreti e comparabili tra le condanne; per la difesa: evidenziare le differenze fattuali, i diversi complici, modalità e contesti per contrastare la continuità.

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