Cassazione Penale, Sentenza n. 5732/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottata dal GIP, eccependo principalmente la nullità per omessa, insufficiente o apodittica motivazione (violazione degli artt. 321, comma 1 e 125, comma 3 cod. proc. pen.), in particolare per la mancata indicazione degli elementi indiziari a base del fumus commissi delicti (riciclaggio) e per l'assenza di adeguata indicazione del periculum in mora e delle evidenze probatorie a sostegno del sequestro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata esclusivamente con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di Wu Zhiyang, constatando una radicale carenza motivazionale. Pur descrivendo il quadro fraudolento e riportando nell'incolpazione dettagliate condotte attribuite al ricorrente (ricezione ripetuta di contanti, custodia presso un esercizio, trasferimenti su conti esteri), il giudice di merito si era limitato a richiamare per relationem la nota della Guardia di Finanza e l'istanza della Procura Europea senza indicare i concreti elementi fattuali assunti a fondamento del fumus. Per tale motivo la misura reale è stata revocata: disposto il dissequestro e la restituzione dei beni all'avente diritto, dichiarata la cessazione della misura reale nei confronti di Wu e disposta l'immediata comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 1 e comma 2-bis cod. proc. pen.
Il giudice deve motivare adeguatamente i provvedimenti cautelari e reali; il richiamo generico ad atti investigativi non esonera il giudice dall'indicare i concreti elementi di fatto assunti a fondamento della misura
art. 125 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiama i requisiti formali della motivazione degli atti: omissioni sulla motivazione possono integrare vizio rilevante a pena di nullità o di annullamento
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per alcune misure; la Corte richiama che, pur non richiedendosi lo stesso livello per il sequestro preventivo, occorre comunque che esistano concreti e persuasivi elementi indiziari collegabili alla condotta dell'indagato
art. 322-ter e art. 240-bis cod. pen.
art. 322-ter e art. 240-bis cod. pen.
Riferimento ai reati contestati (reati tributari e riciclaggio/merci/trasferimento illeciti); utilizzati come fondamento materiale dell'ordinanza ma la loro mera menzione non sostituisce l'esposizione degli indizi specifici contro l'indagato
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la comunicazione delle decisioni della Cassazione al Procuratore Generale in sede quando previsto; qui richiamata per gli adempimenti conseguenti all'annullamento
arti. 81, 110, 61-bis, 648-bis cod. pen.
art. 81, art. 110, art. 61-bis, art. 648-bis cod. pen.
Riferimenti alle norme sostanziali del codice penale evocati nella imputazione provvisoria (concorso, circostanze aggravanti, riciclaggio); la sentenza segnala che la corretta attribuzione di tali fattispecie richiede di correlare elementi indiziari concreti all'operato del singolo indagato
Massime di principio
- Il giudice che dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve indicare, oltre alla descrizione generale del contesto criminoso, i concreti elementi di fatto e gli indizi specifici che collegano la condotta contestata all'indagato; il semplice richiamo per relationem ad atti investigativi è insufficiente.
- Per la validità della motivazione valgono requisiti minimi di esistenza e completezza: la motivazione deve consentire di comprendere i fatti contestati e i presupposti che legittimano la misura, pena l'annullamento senza rinvio in presenza di carenza radicale.
- Il sequestro preventivo, pur avendo standard indiziari meno rigorosi rispetto alla custodia cautelare personale, richiede comunque "concreti e persuasivi" elementi indiziari che colleghino la fattispecie penale al comportamento dell'indagato.
- La Procura, quando chiede misure reali o cautelari, deve esplicitare nel provvedimento o negli atti allegati gli elementi probatori che giustificano il periculum in mora e il fumus commissi delicti; affidarsi a documenti esterni senza estrarne e valorizzarne i passaggi rilevanti non è sufficiente.
- In caso di annullamento per radicale mancanza di motivazione, il dissequestro e la restituzione dei beni avvengono senza rinvio, con conseguente cessazione della misura reale nei confronti dell'interessato.
- Per il difensore, il ricorso per cassazione è strumento idoneo a censurare vizi di motivazione delle ordinanze cautelari e reali, atteso che la Corte di legittimità verifica il rispetto dei requisiti minimi di motivazione imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.
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