Sentenza n. 3494/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n 5400/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord Sez. Lav R.G.n 8690/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5400/2024, nella parte relativa all'attribuzione della Carta elettronica per due annualità, per l'importo complessivo di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5400/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a riconoscere, tra l'altro, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per due annualità già maturate, dell'importo nominale complessivo di euro 1.000,00. La ricorrente ha dedotto che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, producesse un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti del Ministero, obbligandolo a conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale complessivo dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, prevedendone l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione di attribuire un'utilità o un bene della vita ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve darvi esecuzione concreta e integrale.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna è proponibile, nel caso di obbligazioni a carico dell'Amministrazione, dopo la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, stabilendo che intervenga su istanza della parte vittoriosa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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