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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notificazione alla parte intimata. Non vi è stata pronuncia sul merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello di Potenza resa nel 2021 in una controversia non ulteriormente descritta nel testo. Tuttavia, la Corte di Cassazione non esamina il merito della lite né i motivi specifici del ricorso, perché rileva preliminarmente che l'impugnazione non risulta notificata alla società intimata. Tale omissione processuale è ritenuta decisiva e rende il ricorso radicalmente inammissibile, assorbendo ogni questione sul contenuto della controversia e delle censure proposte.

Norme richiamate

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, nei limiti in cui sia dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata notificazione del ricorso alla parte intimata costituisce vizio processuale preclusivo che determina l'inammissibilità radicale dell'impugnazione, senza possibilità di esame del merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare e la controparte non svolge attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
  • Nei casi di inammissibilità, rigetto o improcedibilità dell'impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
  • Un difetto nella rituale instaurazione del contraddittorio in cassazione assorbe ogni questione relativa ai motivi di ricorso e alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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