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Sentenza

Sentenza n. 3941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14405/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la rideterminazione di un contributo Covid-19 destinato agli operatori dello spettacolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione di un contributo concesso a una società organizzatrice di concerti nell’ambito delle misure di sostegno economico al settore dello spettacolo previste dall’art. 183, comma 2, del d.l. n. 34/2020 e dai successivi decreti ministeriali. Dopo che il TAR Lazio e il Consiglio di Stato avevano annullato la clausola del d.m. 3 marzo 2021, come modificato dal d.m. 16 marzo 2021, che limitava il contributo per gli operatori già beneficiari di un precedente aiuto, il Ministero ha proceduto alla riedizione del potere e al ricalcolo complessivo delle somme. Il contributo della società è stato determinato applicando una percentuale proporzionale del 7,26% alle perdite dichiarate, anziché la percentuale del 9,954% pretesa dalla società. Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione dovesse utilizzare il residuo del fondo applicando esclusivamente i criteri della lex specialis, senza ulteriori limitazioni, pur senza riconoscere direttamente la percentuale del 9,954%. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’erronea interpretazione dell’effetto conformativo delle precedenti pronunce: l’eliminazione del tetto illegittimo avrebbe imposto un ricalcolo generale per tutti i beneficiari, come se la clausola non fosse mai stata applicata, e non avrebbe consentito alla società di beneficiare dei residui derivanti dal consolidamento delle assegnazioni effettuate a favore di altri soggetti sulla base del tetto. La società ha proposto appello incidentale per ottenere il riconoscimento della percentuale del 9,954%. È stata inoltre contestata l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri beneficiari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio, poiché la controversia riguardava soltanto la quantificazione del contributo spettante alla società in esecuzione del precedente giudicato e la decisione non avrebbe prodotto un pregiudizio diretto e immediato per gli altri beneficiari, i cui provvedimenti di assegnazione erano ormai consolidati. Nel merito ha accolto l’appello principale e riformato la sentenza del TAR. Il giudicato precedente imponeva l’eliminazione del tetto massimo illegittimo, ma non attribuiva alla società il diritto di beneficiare dei residui derivanti dal fatto che il tetto fosse stato applicato ad altri partecipanti. L’Amministrazione ha quindi correttamente proceduto a un ricalcolo complessivo, applicando a tutti i beneficiari il criterio proporzionale e determinando per la società la percentuale del 7,26%, come se la clausola illegittima non fosse mai stata applicata. L’eliminazione dell’illegittimità non può collocare il ricorrente in una posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbe avuto in assenza dell’atto illegittimo. Poiché è stata esclusa nell’an la pretesa a somme ulteriori, l’appello incidentale sulla quantificazione della percentuale del 9,954% è stato respinto o, più precisamente, è risultato logicamente precluso. Il ricorso di primo grado è stato definitivamente respinto. La società è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Base normativa del fondo destinato al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore dello spettacolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

  • d.m. 10 agosto 2020

    Disciplina del precedente contributo riconosciuto alla società per la diminuzione dei ricavi registrata nel periodo 23 febbraio–31 luglio 2020.

  • d.m. 3 marzo 2021, rep. n. 107, come modificato dal d.m. 16 marzo 2021, rep. n. 125

    “l’importo del contributo riconosciuto […] non può comunque superare l’importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”

    La clausola che imponeva un tetto massimo al contributo è stata precedentemente dichiarata illegittima; in sede di riedizione del potere doveva essere eliminata, senza però consentire al singolo beneficiario di appropriarsi dei residui derivanti dalla sua applicazione illegittima ad altri soggetti.

  • decreto direttoriale 13 aprile 2021, art. 6

    Previsione della disciplina di riparto richiamata dal giudice; il criterio proporzionale deve essere applicato nel ricalcolo complessivo delle risorse tra tutti i beneficiari ammessi.

Massime di principio

  • Quando una clausola limitativa di un beneficio pubblico è annullata, l’effetto conformativo del giudicato impone di eliminarla nel ricalcolo, ma non consente al beneficiario ricorrente di ottenere un’utilità maggiore di quella che avrebbe conseguito se la clausola illegittima non fosse mai stata prevista o applicata.
  • In una procedura di distribuzione proporzionale di risorse pubbliche, l’eliminazione di un criterio illegittimo deve essere attuata mediante un ricalcolo complessivo riferito a tutti i beneficiari secondo il criterio legittimo, senza attribuire al singolo beneficiario i residui derivanti dal consolidamento di assegnazioni illegittimamente ridotte nei confronti di altri partecipanti.
  • Il giudicato di annullamento non può essere interpretato nel senso di porre il ricorrente in una posizione poziore rispetto a quella corrispondente alla mera rimozione dell’illegittimità accertata; il giudicato non attribuisce utilità ulteriori non spettanti secondo la disciplina legittima.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti degli altri beneficiari di una procedura contributiva quando la controversia riguarda esclusivamente la quantificazione della somma spettante al ricorrente in esecuzione del giudicato e la decisione non incide direttamente e immediatamente sui provvedimenti di assegnazione consolidati degli altri partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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