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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25374/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPE?S, IRAP e IVA relative all’anno 2004 e dalla conseguente cartella di pagamento. Per quanto qui rileva, l’Ufficio pretendeva l’IVA indicata in due fatture che la società sosteneva essere meri duplicati di fatture già regolarmente contabilizzate. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo che si trattasse davvero di duplicati e che fosse possibile rettificare le inesattezze della fatturazione o della registrazione senza violazione del principio di cartolarità. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) violazione dell’art. 21, settimo comma, e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’emissione della fattura determina l’obbligo di pagamento dell’IVA salvo rettifica tramite nota di credito regolarmente registrata, sicché la duplicazione sarebbe irrilevante se non corretta secondo legge; (ii) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, deducendo che la mancata registrazione delle fatture non era stata provata dalla società, essendo insufficiente la sola produzione del registro IVA 2004. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, denunciando la nullità della sentenza per inesistenza della notificazione dell’atto di appello, asserendo di non avere partecipato al giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e lo ha accolto. Dalla ricostruzione del fascicolo è emerso che l’atto di appello era stato notificato presso una professionista non costituita quale procuratrice nel giudizio di primo grado, mentre la società non aveva eletto domicilio presso il difensore di primo grado; la notifica andava quindi eseguita presso la sede della società. Tuttavia la notificazione non è stata qualificata come inesistente, ma come nulla, perché la professionista destinataria aveva comunque avuto un collegamento con la vicenda processuale avendo assistito la società in una fase conciliativa. Poiché la società appellata non si era costituita in appello, la CTR, rilevata la nullità della notifica, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione e non decidere nel merito. Ne è derivata la nullità del giudizio di appello. Il ricorso incidentale è stato accolto, il ricorso principale è rimasto assorbito, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la fatturazione comporta, secondo la tesi dell’Agenzia richiamata in ricorso, l’insorgenza dell’obbligo IVA salvo regolare rettifica; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe il motivo principale

  • art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la rettifica dell’imposta e della fatturazione deve avvenire mediante nota di credito regolarmente registrata, secondo la prospettazione dell’Ufficio; il motivo resta assorbito

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato per sostenere che la dedotta mancata registrazione delle fatture non era provata dalla sola produzione del registro IVA dell’anno 2004; motivo assorbito

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale posta a base dei motivi di violazione di legge del ricorso principale

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    norma posta a base del ricorso incidentale per nullità della sentenza dovuta alla nullità della notificazione dell’appello

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per il deposito di memoria da parte della società controricorrente

  • Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016

    richiamata per affermare che, in presenza di un collegamento con il destinatario, la notificazione è nulla e non inesistente

Massime di principio

  • Quando l’atto di appello è notificato a un soggetto non munito della qualità di procuratore costituito in primo grado e non vi è elezione di domicilio presso il difensore, la notificazione va eseguita presso la sede della parte.
  • La notificazione eseguita in luogo o a soggetto non corretto non è necessariamente inesistente: se esiste un collegamento con il destinatario e con la vicenda processuale, la nullità della notifica è la qualificazione corretta.
  • Se l’appellato non si costituisce e la notificazione dell’appello risulta nulla, il giudice d’appello non può definire il merito della controversia ma deve disporre la rinnovazione della notificazione.
  • La nullità della notificazione dell’atto di appello determina la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e comporta la cassazione con rinvio.
  • Quando viene accolto un motivo di rito idoneo a definire la causa, i motivi di merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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