Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14755 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La CTR aveva ritenuto invalida la notifica dell'appello presso il domicilio eletto in primo grado, sostenendo che la procura ai difensori fosse limitata a quel solo grado e dovesse essere rinnovata. L'Amministrazione ha denunciato la violazione degli artt. 17 del D.Lgs. n. 546/1992 e 83 c.p.c., sostenendo che la procura rilasciata per "il presente giudizio", senza limitazioni, comprende anche il grado d'appello e che l'elezione di domicilio conserva efficacia nei successivi gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che la procura speciale rilasciata in primo grado per "il presente giudizio", in assenza di espressioni limitative, si estende anche all'appello, inteso come ulteriore grado dello stesso giudizio. Di conseguenza, era valida la notifica dell'appello presso il domicilio eletto in primo grado presso lo studio dei difensori. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà decidere nuovamente la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 83 c.p.c.

    La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado, "per il presente giudizio", senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà di estendere il mandato all'appello.

    La procura non è limitata al solo primo grado quando la sua formulazione indica il giudizio nel suo complesso e non contiene restrizioni espresse. La presunzione di limitazione al singolo grado opera soltanto in presenza di termini assolutamente generici o di una procura priva di ulteriori indicazioni.

  • Art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, l'elezione di domicilio effettuata dalla parte conserva efficacia anche nei successivi gradi del giudizio, salvo revoca o diversa valida indicazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto costituisce motivo di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Una procura rilasciata "per il presente giudizio" senza limitazioni espresse, normalmente, comprende anche i successivi gradi di giudizio, incluso l'appello.
  • Per stabilire l'estensione della procura occorre esaminare il testo concreto: formule riferite al singolo grado o limitazioni espresse possono invece escludere l'appello.
  • Nel processo tributario, la notifica dell'impugnazione può essere effettuata presso il domicilio eletto in primo grado anche nel grado d'appello, se non risulta validamente modificato o revocato.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: elimina la sentenza viziata e rimette la causa al giudice di rinvio, che dovrà esaminare nuovamente la controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.