Cassazione Penale, Sentenza n. 28592/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Andrea Marcialis con sentenza irrevocabile del 18/11/2015. Il PM sosteneva che Marcialis avesse commesso, nel quinquennio dall'irrevocabilità, un nuovo delitto (art. 612, comma 2 c.p., reato del 30/07/2019) per il quale era stato condannato con decreto penale alla pena di 15 giorni di reclusione, sostituita con multa; pertanto, secondo il PM, ricorrerebbe la revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha osservato che, sebbene il GIP abbia errato nella motivazione richiamando la distanza temporale fra i fatti, il decreto penale del 26/06/2020 (irrevocabile 22/03/2023) aveva inflitto una pena detentiva poi sostituita da pena pecuniaria; la giurisprudenza consolidata (richiamata Sez.5 n.15785/2011) e il principio dell'art. 57 c.p. tengono la pena pecuniaria come tale anche se sostitutiva, e dunque la condanna sostitutiva non costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168. Per questi motivi la revoca non era applicabile e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., primo comma, n. 1
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena quando per il delitto successivo venga inflitta una pena detentiva; la Corte ha precisato che non opera se la pena detentiva è stata sostituita con pena pecuniaria.
art. 57 cod. pen. (comma 3 prima della riforma, ora comma 2)
Stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre come tale anche quando sostituisce la pena detentiva; da ciò deriva che la sostituzione impedisce di considerare applicabile la causa di revoca basata su pena detentiva.
art. 164 cod. pen., comma 4
Richiamato dal GIP quale norma la cui violazione avrebbe ostacolato la legittima concessione del beneficio originario (esistenza di cause ostative non documentalmente note); la Cassazione non ha censurato nel merito tale accertamento.
art. 167 cod. pen.
Citato dal GIP in relazione all'estinzione del reato per decorso del termine e al consolidamento del beneficio; la Corte non ha basato la decisione su questo punto.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011 (Scacco, Rv. 250162)
Precedente richiamato per affermare che la condanna a pena detentiva poi sostituita con pena pecuniaria non costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 c.p. richiede che per il delitto successivo venga inflitta una pena detentiva effettiva; una pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non attiva la causa di revoca.
- La pena pecuniaria sostitutiva va considerata comunque come pena pecuniaria (art. 57 c.p.), e non come pena detentiva mascherata: ciò influisce sulla valutazione dell'esistenza di titolo per revoca o per altre conseguenze legate alla natura della pena.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare tutte le voci rilevanti del casellario giudiziale (sentenze e decreti penali); omissioni o errori di motivazione possono essere superati dalla Corte se il risultato pratico è corretto per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di merito.
- Il decorso del termine quinquennale va calcolato dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; tuttavia, anche se il fatto nuovo è avvenuto nel quinquennio, occorre verificare la concreta natura della pena inflitta per stabilire l'effettiva applicabilità dell'art. 168.
- In caso di controversie analoghe è utile verificare se le condanne successive siano definitive e se la pena è stata concretamente eseguita o sostituita, perché tali elementi determinano l'esito della richiesta di revoca.
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