Sentenza del 14/03/2018 n. 1163 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Mancata allegazione degli atti - aree edificabili secondo P.R.G. comunale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione ICI di un'area qualificata come edificabile dal Piano Regolatore Generale comunale e la mancata allegazione, all'atto impositivo, degli atti urbanistici e regolamentari richiamati. Il contribuente sosteneva, in particolare, che l'area non potesse essere considerata edificabile perché il P.R.G. non era ancora stato approvato dalla Regione o perché mancavano strumenti urbanistici attuativi, e che l'omessa allegazione degli atti rendesse l'atto impositivo carente di motivazione.
La decisione
È stato affermato che, ai fini ICI, l'edificabilità dell'area deve essere desunta dalla qualificazione attribuita dal P.R.G. adottato dal Comune, anche se il piano non è stato ancora approvato dalla Regione e anche se non sono stati adottati strumenti urbanistici attuativi. Inoltre, non devono essere allegati all'atto impositivo gli atti irrilevanti per rendere comprensibili le ragioni della decisione né gli atti a contenuto normativo, comprese delibere e regolamenti comunali, che sono conoscibili legalmente mediante la pubblicazione prevista dalla legge. L'orientamento è coerente con Cassazione n. 25676/2008 e con l'ordinanza n. 1/2008 della Corte costituzionale. Ne consegue che la contestazione fondata esclusivamente sulla mancata allegazione o sulla mancata approvazione regionale del P.R.G. non è sufficiente a escludere l'imposizione.
Norme richiamate
Disciplina ICI in materia di aree fabbricabili
L'edificabilità di un'area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel P.R.G. adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Ai fini fiscali, la potenzialità edificatoria rileva già quando l'area è qualificata come edificabile nello strumento urbanistico comunale adottato. L'assenza di approvazione regionale o di piani attuativi può incidere sul valore venale, ma non elimina necessariamente la soggettività all'imposta.
Obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo
L'allegazione non è necessaria per gli atti irrilevanti ai fini della comprensione della motivazione oppure per gli atti normativi e regolamentari legalmente conoscibili in quanto pubblicati secondo le formalità previste.
Sentenza Corte di Cassazione n. 25676/2008
Conferma la rilevanza della qualificazione urbanistica risultante dal P.R.G. adottato ai fini dell'ICI e delimita l'obbligo di allegazione degli atti richiamati.
Ordinanza Corte costituzionale n. 1/2008
Richiamata quale precedente coerente con l'orientamento secondo cui l'edificabilità urbanistica può rilevare fiscalmente anche prima del completamento dell'iter di approvazione regionale.
Massime di principio
- Per stabilire se un'area è imponibile come edificabile, occorre verificare anzitutto la sua qualificazione nel P.R.G. comunale adottato, senza considerare decisiva, di per sé, la mancata approvazione regionale.
- L'assenza di strumenti urbanistici attuativi non esclude automaticamente l'edificabilità fiscale; può invece incidere sulla concreta possibilità di edificare e sulla determinazione del valore venale.
- La mancata allegazione di un atto all'avviso non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: l'allegazione è necessaria soprattutto quando l'atto è indispensabile per comprendere la motivazione e non è già legalmente conoscibile.
- Gli strumenti normativi e regolamentari comunali regolarmente pubblicati possono essere richiamati senza integrale allegazione, poiché si presume che siano conoscibili dai destinatari.
- In una contestazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare non solo l'esistenza della qualificazione edificatoria, ma anche la correttezza della motivazione, la concreta destinazione urbanistica, la decorrenza dell'imposizione e la corretta determinazione del valore dell'area.
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