Sentenza n. 347/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, U.O.C. Medicina Legale e Fiscale, Commissione Medica Locale, in persona del Presidente Dott. -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- nella -OMISSIS-, all’esito della visita medico legale effettuata nei confronti del ricorrente sopra meglio generalizzato per il rinnovo della patente di guida n. -OMISSIS-, categorie A B C D BE CE DE, rilasciata il 13/09/2023 e scadente il 13/09/2025, ne accertava il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida delle (sole) categorie A e B, ma con validità solamente sino al 16/09/2026 e con le seguenti prescrizioni limitative (codici unionali armonizzati previsti dall’allegato I alla direttiva 2006/126/CE): 6100 6700, con obbligo di successiva visita in CML, nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e/o consequenziale, seppur sconosciuto e, segnatamente, dell’esito della disposta visita psichiatrica/colloquio psicologico del 30/07/2025 e di quella effettuata dalla CML come riportato nella “ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida” , propedeutici al rilascio e/o, nella specie, al rinnovo della patente di guida, di cui con apposita istanza del 06/11/2025 è stata fatta formale richiesta di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, ma, a tutt’oggi, non riscontrata (all.to n. 1); nonché per l’accertamento, previo l’espletamento di idonea istruttoria con il riesame e la rivalutazione della posizione medico legale del ricorrente, della sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti psicofisici previsti dalla legge per il conseguimento del diritto al rinnovo della patente di guida per le categorie A B C D BE CE DE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 del codice della strada e senza l’apposizione di limitazioni di durata e/o la comminatoria di prescrizione alcuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Medica Locale che aveva rinnovato la patente soltanto per le categorie A e B, con validità annuale, prescrizioni di guida diurna e divieto di autostrada e obbligo di successiva visita
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato all'esito di una visita psichiatrica/colloquio psicologico e di una visita medica collegiale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato l'assenza di spiegazioni sulle ragioni del mancato rinnovo per le categorie C, D, BE, CE e DE, sulla riduzione della validità della patente a un anno, sull'obbligo di successiva visita e sulle limitazioni relative alla guida diurna e al divieto di circolazione in autostrada, anche considerando il certificato anamnestico che attestava l'assenza di patologie e di uso di sostanze psicoattive. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 126 del codice della strada quanto alle categorie e alla durata del rinnovo e la violazione dell'art. 119 del codice della strada e degli artt. 319 e seguenti del d.P.R. n. 495/1992 per omesso o insufficiente svolgimento degli accertamenti necessari. L'Azienda sanitaria ha prodotto in giudizio una relazione successiva, richiamando l'incostanza nell'assunzione di una terapia farmacologica prescritta dopo un ricovero psichiatrico e ritenuta necessaria per la stabilità clinica e la sicurezza stradale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'atto era imputabile alla Commissione Medica Locale e che, in Sicilia, le funzioni di motorizzazione civile sono regionali.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenendolo estraneo all'adozione dell'atto e non gravato da adempimenti conseguenziali, poiché in Sicilia le funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile sono transitate alla competenza regionale. Nel merito, ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. L'art. 331, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 impone un'attestazione adeguatamente motivata quando il medico o la Commissione ritengano insussistenti i requisiti per una o più categorie, prescrivano adattamenti o limitazioni oppure stabiliscano una durata inferiore a quella ordinaria; analogo obbligo è previsto dall'art. 2 del d.m. 2 dicembre 2019. La ricevuta consegnata al ricorrente non conteneva alcuna indicazione nella sezione relativa alle osservazioni del medico o della struttura e non consentiva quindi di comprendere l'iter logico seguito per limitare categorie, durata e modalità di guida. Le spiegazioni cliniche e psichiatrico-forensi prodotte dall'Amministrazione dopo la notificazione del ricorso non potevano integrare postumamente la motivazione del provvedimento, né potevano essere poste dal giudice a fondamento della decisione in luogo delle ragioni espresse nell'atto impugnato, anche in considerazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Il provvedimento è stato pertanto annullato nei sensi precisati in motivazione, con salvezza della riedizione del potere: l'Amministrazione dovrà riesercitarlo entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. L'effetto caducatorio è stato frattanto sospeso per le ragioni di ordine pubblico sottese alla disciplina dell'idoneità alla guida. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione impone all'amministrazione di esplicitare le ragioni della decisione, in particolare quando limita il contenuto o la durata di un titolo abilitativo.
art. 331 d.P.R. 495/1992
Se «il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento».
La motivazione è obbligatoria quando l'idoneità è negata per alcune categorie, quando sono imposte prescrizioni o adattamenti oppure quando la validità della patente è ridotta rispetto alla durata ordinaria.
art. 2 d.m. 2 dicembre 2019
Sulla ricevuta ... motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all'utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti.
La ricevuta della trasmissione della relazione medica deve contenere una motivazione adeguata delle limitazioni, delle prescrizioni e della durata ridotta, così da rendere effettiva la tutela dell'interessato.
art. 126 d.lgs. 285/1992
La durata ordinaria della validità della patente costituisce il parametro rispetto al quale devono essere motivate le eventuali riduzioni e le limitazioni riferite alle categorie richieste.
art. 119 d.lgs. 285/1992
Disciplina i requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e il rinnovo della patente e gli accertamenti necessari alla loro verifica.
artt. 319 e seguenti d.P.R. 495/1992
Prevedono le modalità degli accertamenti relativi all'idoneità psicofisica alla guida, che devono essere svolti in modo coerente con la corretta attestazione dei requisiti.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Vieta al giudice amministrativo di fondare la decisione su ragioni dell'atto diverse da quelle espresse dall'amministrazione, impedendo l'integrazione giudiziale della motivazione.
art. 1 d.lgs. 296/2000
Concorre a fondare il trasferimento alla Regione Siciliana delle funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile.
art. 20 Statuto siciliano
Concorre a fondare la competenza regionale siciliana in materia di motorizzazione civile e l'estraneità del Ministero statale all'atto adottato dalla Commissione Medica Locale.
Massime di principio
- Quando un medico o una Commissione Medica Locale negano l'idoneità per una o più categorie di patente, riducono la durata ordinaria della validità oppure impongono prescrizioni o adattamenti, l'attestazione consegnata all'interessato deve indicare adeguatamente le ragioni cliniche e valutative della decisione.
- La motivazione dell'atto di limitazione dell'idoneità alla guida deve consentire all'interessato di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione e di predisporre una difesa effettiva; è insufficiente una ricevuta priva di qualsiasi indicazione nella sezione relativa alle osservazioni del medico o della struttura.
- Le relazioni e le spiegazioni dell'amministrazione formate o prodotte dopo l'impugnazione non possono integrare postumamente la motivazione mancante del provvedimento, né il giudice può sostituire alle rationes dell'atto impugnato ragioni emergenti soltanto dagli atti successivi.
- L'accoglimento per difetto di motivazione del provvedimento di limitazione dell'idoneità alla guida non impedisce la riedizione del potere amministrativo, che deve essere esercitato nel termine fissato dal giudice secondo un'adeguata motivazione; per ragioni di ordine pubblico può essere sospeso l'effetto caducatorio dell'annullamento.
- In Sicilia, il provvedimento della Commissione Medica Locale relativo all'idoneità alla guida non è imputabile al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quando le funzioni amministrative di motorizzazione civile sono esercitate nell'ambito dell'organizzazione regionale; il Ministero deve quindi essere estromesso dal giudizio.
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