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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - della Nota prot. -OMISSIS-, sottoscritta in data 26 giugno 2025, avente ad oggetto «Avvio del procedimento di decadenza della concessione -OMISSIS- del 28/09/2000 (posteggio -OMISSIS-) e della concessione -OMISSIS-del 11/04/2005 (posteggio -OMISSIS-), entrambi ubicati in-OMISSIS-, facenti parte del Raggruppamento turistico San Lorenzo»; - della Nota prot. 350149/2025, sottoscritta in data 27 settembre 2025, avente ad oggetto «Riscontro al Prot. -OMISSIS- avente ad oggetto memoria scritta e osservazioni ex L.241/90 in merito all’avvio del procedimento di decadenza delle concessioni del Raggruppamento San Lorenzo (Prot.-OMISSIS-)»; - della Nota prot. 372980/2025, sottoscritta in data 6 ottobre 2025, avente ad oggetto «Decadenza della concessione per il commercio su area pubblica -OMISSIS-del 11/04/2005 (posteggio -OMISSIS-), ubicato in-OMISSIS-, facente parte del Raggruppamento turistico San Lorenzo»; nonché, ma in eventuale via subordinata nei limiti e secondo le censure come indicato nel presente atto: -dell’art.43 comma 5 del Regolamento del Comune di Firenze per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione n.55 del 29.12.2022 e successive modifiche; - in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avvio del procedimento di decadenza e successivo provvedimento di decadenza di una concessione per il commercio su area pubblica, relative a posteggi appartenenti a un raggruppamento turistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota di avvio del procedimento di decadenza di due concessioni per il commercio su area pubblica, la nota di riscontro alle memorie e osservazioni presentate ai sensi della legge n. 241/1990 e il provvedimento di decadenza di una delle concessioni. In via subordinata hanno impugnato anche l'art. 43, comma 5, del regolamento del Comune di Firenze per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni giuridiche rilevanti richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito e, quindi, non possano essere definite nella sede cautelare. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il provvedimento impugnato non impedisce l'esercizio dell'attività commerciale del signor ricorrente, ma preclude soltanto l'utilizzo della sede precedentemente assegnata in concessione; dagli atti non risultava, inoltre, che i proventi derivanti dalla concessione decaduta costituissero l'unica fonte di reddito del ricorrente. Non risultando integrati i requisiti dell'art. 55 c.p.a., la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    prevede i requisiti per la concessione della tutela cautelare

    La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; il TAR ha rinviato alla fase di merito l'approfondimento delle questioni giuridiche.

  • legge n. 241/1990

    memoria scritta e osservazioni ex L.241/90

    Richiamata nel titolo della memoria presentata dai ricorrenti nel procedimento di decadenza; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione delle sue disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Utilizzato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche rilevanti richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può riservarne l'esame alla fase di cognizione piena, verificando comunque la sussistenza del periculum in mora.
  • La sospensione cautelare deve essere negata quando il provvedimento amministrativo non impedisce integralmente l'attività economica del ricorrente, ma incide soltanto sull'utilizzo di una specifica sede o concessione, salvo che sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.
  • L'assenza di prova che i proventi derivanti dall'attività colpita dal provvedimento costituiscano l'unica fonte di reddito è elemento idoneo a escludere, nel caso concreto, la sussistenza di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCommercio e grandi strutture di venditaAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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