Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 126/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Sarnano n. 45 del 20.8.2025, avente ad oggetto “società partecipata “Sarnano Terzo Millennio srl: indirizzi in merito alla situazione economico-finanziaria; provvedimenti”, con la quale è stato disposto di autorizzare il Sindaco o suo delegato di intervenire alla prossima assemblea dei soci della Sarnano Terzo Millennio srl fornendo specifico indirizzo per individuare la procedura concorsuale da intraprendere, e precisamente il concordato preventivo in continuità indiretto; nonché di ogni atto e provvedimento connesso, inerente e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Sarnano che impartiva al Sindaco l’indirizzo di intervenire nell’assemblea della società partecipata per individuare il concordato preventivo in continuità indiretta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare deducendo la violazione dell’art. 78 del d.lgs. 267/2000, che impone ai consiglieri comunali di astenersi dalla discussione e dalla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado. Il Comune ha contestato la sussistenza dei presupposti dell’impugnazione, rilevando anche la mancata indicazione della concreta divergenza di interessi dei consiglieri asseritamente incompatibili. Nel corso del giudizio, la deliberazione è stata revocata dal Consiglio comunale prima di essere eseguita nell’assemblea dei soci della società partecipata.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. La revoca della deliberazione impugnata, intervenuta il 27 novembre 2025, e la mancata esecuzione della stessa nell’assemblea dei soci hanno fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento. Il Collegio ha escluso di poter svolgere una valutazione incidentale dei motivi di ricorso richiesta dalla società controinteressata: in caso di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve limitarsi alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva la compensazione motivata. Nel caso concreto, le spese sono state integralmente compensate, valorizzando la revoca tempestiva dell’atto, la sua mancata esecuzione e il comportamento processuale dell’amministrazione, ritenuto conforme al principio di lealtà.

Norme richiamate

  • art. 78 d.lgs. 267/2000

    obbligo di astensione dei consiglieri dalla discussione e dalla votazione "di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado"

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità della deliberazione consiliare, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 92 c.p.c., quale base per la regolazione e l’eventuale compensazione delle spese in caso di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite anche nell’ambito della valutazione della soccombenza virtuale.

  • art. 88 c.p.c.

    Il comportamento processuale leale dell’amministrazione, concretizzatosi nella revoca dell’atto e nella sua mancata esecuzione, è stato valorizzato quale ragione per compensare le spese.

Massime di principio

  • La revoca dell’atto impugnato, quando faccia venir meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la mancata esecuzione dell’atto costituisce un ulteriore elemento idoneo a confermare tale esito.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve limitare la propria decisione alla declaratoria processuale e alla regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, senza procedere a valutazioni incidentali dei motivi che possano orientare la successiva attività amministrativa.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di valutare, ai soli fini delle spese, quale parte sarebbe risultata virtualmente soccombente, potendo tuttavia disporre la compensazione quando la condotta processuale dell’amministrazione sia stata leale e l’atto sia stato tempestivamente revocato e non eseguito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.