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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25672/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'ente locale aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per euro 67.643,21, a titolo di interessi e sanzioni relativi al mancato pagamento di IMU e canone COSAP per l'anno 2015. Il giudice delegato aveva escluso tale importo ritenendolo riferito a accessori successivi all'ammissione al concordato preventivo; il tribunale, investito dell'opposizione, l'aveva respinta per difetto di prova del credito, osservando che non erano stati prodotti i ruoli esattoriali e che la documentazione versata in atti mostrava soltanto importi aggregati, senza distinzione analitica per titolo e anno di debenza. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva, in sostanza, violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la debitrice, in pendenza del concordato preventivo, fosse legittimata a sospendere i pagamenti dovuti in autoliquidazione alle scadenze del 16/6/2015 e del 16/12/2015; aggiungeva che gli atti accertativi erano stati notificati solo nel 2016, ma con efficacia riferita alle scadenze precedenti, e che essi riguardavano sia il capitale sia le sanzioni. La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non colpiva la ratio decidendi: mancata indicazione delle norme asseritamente violate, mancato confronto tra norma e decisione, e mancata confutazione dell'accertamento in fatto sulla insufficienza della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'onere di specificità del ricorso per cassazione, poiché non indicava le norme violate né ne illustrava il contenuto precettivo in rapporto alle argomentazioni del tribunale. Ha inoltre osservato che la doglianza non aggrediva la reale ratio della decisione impugnata, fondata sul difetto di prova del credito e sull'insufficienza della documentazione prodotta, con importi non analiticamente distinti per titolo e anno. È stato quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le norme asseritamente violate e confrontando il loro contenuto con la decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme violate, il loro precetto e il contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di insinuazione allo stato passivo il tribunale può accertare d'ufficio la fondatezza del credito dedotto, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica del passivo; la censura qui però è stata ritenuta non pertinente al caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è indispensabile indicare in modo puntuale le norme violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di tale specificità comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il tribunale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, svolge un accertamento officioso sulla sussistenza del credito dedotto, potendo verificare ex officio il titolo in ogni stato e grado del processo, salvo preclusioni specifiche.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorrente deve aggredire la concreta ratio decidendi della pronuncia, specie quando il rigetto sia fondato sul difetto di prova del credito; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la documentazione prodotta a sostegno dell'insinuazione contiene solo importi aggregati, privi di distinzione analitica per titolo e anno di debenza, il giudice può ritenere non provato il credito e respingere l'opposizione per impossibilità di verificarne l'esistenza e l'entità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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