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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7312/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per presunta erronea applicazione della legge penale in ordine ai requisiti del reato di disobbedienza (art. 173 c.p. milit. pace). Il ricorrente sostiene che l'ordine del superiore (maresciallo capo Salvatore Danilo Sonami) fosse interlocutorio e non definitivo, che lo stesso si era riservato di tornare sull'argomento durante la giornata, che l'imputato aveva iniziato ad ottemperare (mettendo mano alla valigia) fino a un malore sopraggiunto, e che quindi la condotta fosse al più un'esecuzione lenta o un atteggiamento di disappunto sanzionabile esclusivamente in sede disciplinare e non penalmente rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando che la Corte militare di appello ha correttamente inquadrato la condotta nei termini del reato di disobbedienza (rifiuto/omissione/ritardo nell'ottemperare a un ordine attinente alla disciplina o al servizio), ha valutato che l'ordine era stato perfezionato con espressioni di certezza e fermezza, che l'imputato lo aveva compreso e aveva consapevolmente deciso di non ottemperarvi. Tuttavia la sentenza impugnata aveva già assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto; la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto e ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen. milit. pace

    art. 173 c.p. milit. pace

    La disposizione punisce il rifiuto, l'omissione o il ritardo nell'osservanza di un ordine attinente alla disciplina o al servizio. Per "ordine" si intende qualsiasi manifestazione di volontà che non lasci margini di libertà al subordinato; non è necessaria una forma categorica. Il dolo è generico: volontà di rifiutare di obbedire con consapevolezza della ribellione funzionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione dopo il rigetto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176

    Prevede la possibilità di trattare il ricorso in forma scritta; la procedura è stata applicata per la trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Un ordine militare si considera "ordine" quando non lascia margini di libertà al subordinato: non è richiesta una forma solenne o termini categorici.
  • La disobbedienza è integrata anche dal ritardo o dall'omissione nell'osservanza di un ordine attinente alla disciplina o al servizio; il dolo è generico (consapevolezza e volontà di non obbedire).
  • Se il subordinato ritiene l'ordine interlocutorio o ambiguo deve fornire elementi concreti a sostegno (testimonianze, prove documentali, circostanze temporali): la mera dichiarazione soggettiva è insufficiente a escludere l'elemento psicologico del reato.
  • L'inizio materiale dell'adempimento (es. mettere mano alla valigia) può essere rilevante come fatto probatorio ma non esclude automaticamente la responsabilità penale se sussiste la decisione consapevole di non ottemperare o un ritardo volontario.
  • Eventuali malori o impedimenti fisici che interrompono l'adempimento devono essere documentati e valutati nel loro momento temporale: l'evento estintivo della punibilità per impossibilità sopravvenuta richiede prova convincente.
  • Anche quando sono accertati gli elementi del reato, il giudice può comunque escludere la punibilità applicando l'istituto della particolare tenuità del fatto se il fatto è episodico e di scarso disvalore sociale; tale valutazione è rimessa al giudice e va motivata.
  • In caso di dubbio sull'esistenza del requisito soggettivo (dolo) o sulla perfezione dell'ordine, la prospettiva procedurale e probatoria favorisce l'accertamento sul merito: il ricorrente deve indicare specifici vizî di diritto o di motivazione per ottenere l'annullamento.

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